TITOLO I Principi costitutivi
Art. 1
Il sindacato nazionale Università e Ricerca in seguito denominato SNUR CGIL è la struttura di categoria della CGIL che associa, organizza e tutela le lavoratrici e i lavoratori che svolgono la loro attività nelle università e negli istituti di istruzione universitaria ed equiparati, pubblici e privati, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli ISEF e degli Enti e Strutture di ricerca pubblica e privata.
L'adesione allo SNUR è volontaria e avviene su richiesta alle istanze territoriali competenti per il luogo di lavoro senza ulteriori formalità, salvo quanto previsto al successivo art. 3.
Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a differenti gruppi etnici, nazionalità, lingue, fedi religiose; dell'orientamento sessuale, culturale; dell'appartenenza a differenti formazioni politiche; delle diversità professionali sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
Il SNUR persegue l'obiettivo dell'associazione o della costituzione se ancora non esistenti, a federazioni internazionali di sindacati nazionali che organizzano lavoratrici e lavoratori dell'università e della ricerca, primariamente nell'ambito della Confederazione Europea dei Sindacati.
Il SNUR ha sede in Roma.
Art. 2 Principi fondamentali
Il SNUR CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
Il SNUR CGIL è un sindacato di natura programmatica e svolge la sua azione secondo quanto previsto all'art.2 dello statuto della CGIL.
Ha inoltre come obiettivo la valorizzazione dell'alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica per lo sviluppo della cultura del Paese in ogni settore e livello sociale, anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione qualificata e ai fini di contribuire alla piena occupazione e all'affermazione dei diritti umani, della pace, della tutela dell'ambiente e del miglioramento delle condizioni civili e sociali.
Art. 3 Iscrizione al SNUR-CGIL
L'iscrizione al SNUR CGIL avviene mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.
L'iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali.
Art. 4 Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti
I diritti e i doveri delle iscritte e degli iscritti al SNUR CGIL sono quelli individuati dagli artt. 4 e 5 dello Statuto della CGIL.
In particolare il SNUR CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.
Art. 5 Democrazia sindacale
La democrazia di mandato rappresenta un valore irrinunciabile sia nella vita interna del sindacato che nella azione sindacale a ogni livello.
a) il SNUR CGIL è impegnato ad agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia collettiva degli accordi sindacali.
b) il SNUR è altresì impegnato a realizzare le condizioni perché nei posti di lavoro la titolarità negoziale sia attribuita in via esclusiva a rappresentanze unitariamente elette da lavoratori.
c) La vita democratica interna del SNUR CGIL si basa sull'adozione di regole democratiche per la formazione delle proposte e delle scelte dell'organizzazione ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti.
Il SNUR CGIL assume come vincolo della democrazia interna :
d) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori affinchè si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale del SNUR il valore della confederalità;
e) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima dell'assunzione di decisioni e particolarmente in occasione del congresso.
Art. 6 Incompatibilità
Le incompatibilità sono quelle previste all'art.7 dello statuto della CGIL.
Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà dotarsi, entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto, di un apposito regolamento che stabilisca le particolari incompatibilità legate alla specificità del settore.
TITOLO II STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE
Art. 7 Articolazione del SNUR CGIL
Il SNUR CGIL si articola nelle seguenti strutture:
le assemblee degli iscritti;
i comitati degli iscritti di luogo di lavoro;
i sindacati territoriali;
il sindacato nazionale;
i coordinamenti per Ente Il SNUR CGIL può articolarsi in coordinamenti regionali, come previsto al successivo art. 10.
Il SNUR CGIL può inoltre articolarsi per aree professionali, per comparti contrattuali, per specificità di settore.
Art. 8 Assemblea degli iscritti e comitato degli iscritti
L'assemblea degli iscritti è l'istanza di base del SNUR CGIL ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti di un luogo di lavoro.
L'assemblea elegge ogni due anni, o in occasione dei congressi, il comitato degli iscritti, definendo in apposito regolamento le modalità di sostituzione dei suoi componenti.
In caso di mancato rinnovo hanno facoltà di promuovere le elezioni gruppi di iscritti non inferiori al 5%.
L'assemblea degli iscritti è la prima istanza congressuale del SNUR CGIL e come tale elegge, oltre al comitato degli iscritti, i delegati al congresso territoriale.
Il comitato degli iscritti è la struttura di base del SNUR CGIL, nella quale sono rappresentate, sulla base del pluralismo progettuale, le componenti professionali presenti.
Il comitato degli iscritti nomina un coordinatore e/o un coordinamento.
Tutti o parte dei loro componenti possono essere cambiati dall'assemblea straordinaria delle iscritte e degli iscritti interessata, appositamente convocata secondo regole e procedure definite da statuto e regolamento.
Il comitato degli iscritti è agente negoziale nell'ambito delle sedi di lavoro ed è titolare dei poteri contrattuali in tale ambito, ciò nel rispetto delle linee generali del sindacato, di quanto stabilito dal presente statuto e previsto dallo statuto generale della CGIL.
In presenza di RSU costituite nel luogo di lavoro, i poteri contrattuali sono di pertinenza della stessa RSU. Non esiste incompatibilità tra appartenenti alla RSU e al comitato degli iscritti.
Il comitato degli iscritti favorisce la partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione e sviluppa la propria iniziativa in coerenza con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati congressuali; promuove il tesseramento e il proselitismo al SNUR CGIL.
Il comitato degli iscritti assicura l'informazione sull'attività del sindacato, promuove la discussione e convoca l'assemblea degli iscritti in relazione alla situazione sindacale.
Il comitato degli iscritti risponde della propria attività all'assemblea degli iscritti e agli organi dirigenti della categoria.
Il comitato degli iscritti ha diritto a utilizzare le strutture e le risorse del SNUR CGIL, in tal senso i bilanci delle strutture territoriali dovranno prevedere precise scelte.
Il comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, nell'indicare i rappresentanti del SNUR CGIL nelle liste dei candidati per le RSU.
Sono associati di diritto al comitato degli iscritti i rappresentanti delle RSU iscritti al SNUR CGIL.
Art. 9 Sindacato territoriale
Il sindacato territoriale è l'istanza congressuale sul territorio e ha il compito di direzione generale e di rappresentanza dei diritti degli iscritti e delle iscritte al SNUR CGIL sul territorio.
Articola sul territorio le linee politiche dell'alta formazione, della ricerca, definite dal Comitato Direttivo Nazionale.
Coordina le politiche contrattuali sulla materia oggetto della contrattazione decentrata, promuove la consultazione e gestisce il tesseramento.
Mantiene inoltre rapporti con i livelli territoriali delle organizzazioni confederali e delle altre categorie, interviene sulla politica organizzativa a livello territoriale, promuove la politica dei quadri e la loro formazione, favorisce l'insediamento del sindacato nei luoghi di lavoro con politiche mirate.
Delibera la ripartizione delle risorse tra le strutture sindacali operanti nel territorio, garantendo il metodo automatico.
Contribuisce, secondo i principi della carta costitutiva della Federazione "Politiche Formative e Ricerca", alle attività della federazione medesima.
Art. 10 Coordinamento regionale
Qualora nel territorio regionale esistano più strutture territoriali le segreterie di tali strutture possono formare un coordinamento per tenere i rapporti con le strutture regionali confederali e con gli enti regionali con lo scopo di coordinare le iniziative di programmazione a livello regionale.
In assenza di strutture territoriali, i loro compiti vengono svolti da strutture sovracomprensoriali.
Art. 11 Il sindacato nazionale
La struttura nazionale è la sede di indirizzo politico e organizzativo dell'insieme delle attività del sindacato.
Competono alla struttura nazionale,:
1) la definizione delle politiche contrattuali e vertenziali e gli orientamenti per la contrattazione decentrata;
2) l'esercizio del mandato negoziale;
3) i rapporti con i livelli nazionali delle organizzazioni confederali e di categoria;
4) la definizione delle politiche sulle risorse, ivi comprese le politiche sui gruppi dirigenti;
5) le politiche internazionali.
6) l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di settore nel rapporto con la Federazione "Politiche Formative e Ricerca", definito dalla carta costitutiva della stessa.
Il sindacato nazionale rappresenta, inoltre, il centro regolatore per la politica delle risorse e pertanto:
a) favorisce l'insediamento del sindacato nei luoghi di lavoro con apposite politiche;
b) promuove la politica dei quadri e la loro formazione permanente;
c) interviene sulla politica organizzativa ai vari livelli;
d) interviene sulla distribuzione delle risorse finanziarie fra i vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto dal presente statuto ed alle decisioni del CDN della CGIL;
e) interviene sul regolamento dei trattamenti degli apparati secondo le decisioni del CDN della CGIL.
Art. 12 Coordinamento di Ente
I comitati degli iscritti di un medesimo ente o di enti che operano all'interno di un comune quadro giuridico-istituzionale, costituiscono un coordinamento ai fini della contrattazione decentrata nazionale e per elaborare le linee di azione del SNUR nei singoli enti o gruppi di enti, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico del Sindacato.
In presenza di RSU di Ente si applica l'art.8.
Il coordinamento di Ente viene rinnovato ogni due anni o in occasione del congresso, a seguito del rinnovo dei comitati degli iscritti. Nel suo ambito e alle stesse scadenze elegge il coordinatore.
Art. 13 Federazione politiche formative e della ricerca
Il SNUR CGIL è tra i soggetti costitutivi della federazione di II livello "Politiche formative e ricerca".
La federazione è lo strumento della CGIL per la direzione delle politiche della formazione e della ricerca come risorse per la cittadinanza sociale, per lo sviluppo del sistema produttivo, per l'autorealizzazione della persona.
Il SNUR CGIL elegge nel congresso nazionale e nei congressi territoriali i propri rappresentanti nel comitato direttivo nazionale e nei comitati direttivi regionali della federazione sulla base di quanto predefinito.
TITOLO III ORGANI DEL SNUR CGIL
Art. 14 Organi nazionali del SNUR CGIL
a) Sono organi direttivi:
il congresso
il comitato direttivo
b) È organo esecutivo:
la segreteria
c) Sono organi di controllo amministrativo:
il collegio dei sindaci
gli ispettori
d) È organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria:
il collegio di verifica
e) Sono organi di elaborazione e consultivi:
l'assemblea nazionale dei quadri e dei delegati
i coordinamenti per specifiche figure professionali
la consulta docenti
la consulta dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di Ricerca
f) Sono organi del coordinamento per ente:
l'assemblea dei delegati dei comitati degli iscritti
il coordinatore di ente
Art. 15 Il congresso
Il congresso è il massimo organo deliberante del SNUR CGIL. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.
Compiti del congresso sono:
1) determinare le linee politiche e gli orientamenti generali del SNUR CGIL ai quali tutte le strutture e tutte le iscritte/iscritti devono attenersi;
2) eleggere il comitato direttivo nazionale del SNUR CGIL;
3) eleggere il collegio nazionale dei sindaci;
4) eleggere il comitato di garanzia.
Soltanto al congresso nazionale compete di deliberare sulle modifiche di statuto.
Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
Il congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
Art. 16 Comitato direttivo nazionale
Il comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante tra un congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di direzione del SNUR CGIL nell'ambito degli orientamenti decisi dal congresso, di definire le linee dell'intera organizzazione sulle politiche dell'alta formazione e della ricerca, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture, di esercitare il mandato congressuale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del congresso nazionale.
È eletto dal congresso, che fissa il numero dei suoi componenti, secondo le modalità previste dal presente statuto e dallo statuto confederale.
Per le sostituzioni e le cooptazioni si applica l'art. 16 dello Statuto della CGIL.
Il comitato direttivo designa le rappresentanze interne ed esterne al sindacato, nel proprio ambito di competenza.
Approva il bilancio annuale, preventivo e consuntivo.
Il comitato direttivo elegge al suo interno un presidente o una presidenza cui compete garantire il suo funzionamento sulla base di un regolamento che il comitato direttivo stesso dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti, entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto.
Il comitato direttivo elegge il segretario generale e la segreteria nazionale.
Il comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.
Il comitato direttivo è convocato dalla presidenza in accordo con la segreteria almeno una volta ogni 3 mesi, e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 1/4 dei componenti il comitato direttivo stesso.
Il comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del collegio di verifica e del collegio dei sindaci, nelle forma previste dal presente statuto. Elegge, inoltre, gli ispettori nazionali.
Qualora un organo direttivo o esecutivo del SNUR CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili e in contrasto con i principi e norme fondamentali del presente statuto, e dello statuto della CGIL, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine del SNUR CGIL, spetta al comitato direttivo nazionale decidere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo.
Il comitato direttivo nazionale nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella delibera del comitato direttivo dovranno essere indicate le motivazione del provvedimento.
Art. 17 Segreteria nazionale
La segreteria nazionale è l'organo che attua le decisioni del comitato direttivo e assicura la gestione continuativa del SNUR CGIL, risponde della propria attività al comitato direttivo nazionale.
La segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di particolare urgenza.
La segreteria nazionale provvede all'organizzazione e al funzionamento di tutti i servizi del SNUR CGIL, nomina i funzionari nazionali e il personale tecnico e ne fissa le retribuzioni secondo il regolamento confederale. Su proposta del segretario generale, la segreteria può nominare un vice segretario generale con funzioni vicarie.
La rappresentanza legale del SNUR CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a) al segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste dal punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e delle sicurezza del lavoro; con analoga delibera la segreteria può revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il comitato direttivo.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al vice segretario, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la segreteria.
Art. 18 Collegio dei sindaci
Il collegio nazionale dei sindaci è l'organo di controllo dell'attività amministrativa del SNUR CGIL.
È composto da 4 titolari e 2 supplenti.
Il collegio dei sindaci svolge i seguenti compiti:
controlla l'andamento amministrativo, la regolarità delle spese relative alla gestione finanziaria corrente;
compila una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi nazionali presentati annualmente dalla segreteria al comitato direttivo nazionale;
presenta al congresso una relazione complessiva sui bilanci nazionali del sindacato per il periodo intercorrente tra un congresso e l'altro.
Il congresso dei sindaci è eletto dal congresso nazionale; i sindaci eleggono nel proprio seno una presidenza, che provvede a convocare e presiedere le riunioni.
Il presidente del collegio dei sindaci è invitato permanentemente alle riunioni del comitato direttivo.
Nel caso, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.
Art. 19 Ispettori
Il comitato direttivo nazionale del SNUR CGIL elegge gli ispettori definendone il numero.
Sono scelti fra iscritte/iscritti, che avendo i requisiti di competenza necessari non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del comitato direttivo.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, secondo quanto deliberato dagli organi competenti, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dell'attività amministrativa.
Si attivano su esplicito mandato conferito dal Comitato Direttivo Nazionale e ad esso riferiscono.
Gli ispettori possono eleggere un coordinatore che è invitato alle riunioni del comitato direttivo nazionale.
Art. 20 Collegio di verifica
Il collegio di verifica è l'organo di giurisdizione interna del SNUR CGIL. Esso è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti invitati permanenti con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti.
Esso è eletto a voto palese dal congresso nazionale a maggioranza qualificata del 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
L'appartenenza al collegio di verifica è incompatibile con incarichi esecutivi nazionali.
Tutti i componenti il collegio di verifica sono vincolati al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
Il comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso.
Per quanto riguarda le sanzioni e l'attività del comitato si fa riferimento allo statuto confederale.
I componenti effettivi sono invitati alle riunioni del comitato direttivo.
In prima applicazione i componenti della commissione di garanzia eletti al congresso vanno a far parte del collegio di verifica.
Art. 21 Coordinatore di Ente
Viene eletto dal coordinamento di ente ed è affiancato, eventualmente, da un esecutivo.
Art. 22 Coordinamenti per specifiche figure professionali
Il Direttivo nazionale, ove ravvisi l'esistenza di una specificità professionale tale da rendere opportuno che i lavoratori e la lavoratrici ad essa appartenenti, nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del direttivo e della segreteria nazionali, abbiano una propria struttura di elaborazione, proposta e promozione di iniziative, può decidere la formazione di appositi coordinamenti.
La funzione di coordinamento è svolta da un coordinatore nominato dal Comitato Direttivo Nazionale e affiancato da un esecutivo eletto dal coordinamento stesso.
Analoga decisione potrà essere presa dal Comitato Direttivo Nazionale quando si ravvisi l'opportunità di forme specifiche di rappresentanza di altre diversità tra i soggetti.
Art. 23 Consulta dei docenti
La consulta dei docenti è sede di elaborazione, proposta e promozione di iniziative sui temi della politica universitaria e della funzione della docenza nel rispetto delle funzioni di dirigenza politica complessiva del direttivo e della segreteria nazionali.
È composta dai docenti membri del direttivo nazionale, da un docente per ciascun sindacato territoriale e da docenti nominati dal direttivo nazionale. Il coordinatore è nominato dal direttivo nazionale e affiancato da un coordinamento eletto dalla consulta.
Ciascuna sede territoriale può costituire, al proprio interno, una consulta docenti, che opera in modo coordinato con gli organismi direttivi territoriali.
Art. 24 Consulta dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca
La consulta dei ricercatori e dei tecnologi degli enti pubblici e privati di ricerca è sede di elaborazione, proposta e promozione di iniziative sui temi della ricerca e della funzione dei ricercatori e dei tecnologi, nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del direttivo e della segreteria nazionali.
È composta dai ricercatori e dai tecnologi degli enti pubblici e privati di ricerca membri del direttivo nazionale, da un ricercatore e/o tecnologo per ciascun sindacato territoriale e da ricercatori e tecnologi nominati dal direttivo nazionale.
Il coordinatore è nominato dal direttivo nazionale e affiancato da un coordinamento eletto dalla consulta.
Ciascuna sede territoriale può costituire al proprio interno una consulta dei ricercatori e tecnologi, che opera in modo coordinato con gli organismi direttivi territoriali.
TITOLO IV Dell'Amministrazione
Art. 25 Contributi sindacali
Il SNUR CGIL realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle iscritte/iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture del SNUR CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori.
Le contribuzioni versate dai lavoratori sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
La politica sulle risorse è vincolata al principio della solidarietà fra i livelli dell'organizzazione, alla massima trasparenza e verificabilità delle gestioni, a comportamenti coerenti a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione dei deliberati e a responsabilità diretta dei gruppi dirigenti nell'applicazione degli stessi.
I comitati direttivi a tutti i livelli assicurano adeguate risorse per il funzionamento dei comitati degli iscritti, per le attività di formazione, per i progetti di tesseramento e di insediamento organizzativo.
Il comitato direttivo nazionale delibera i criteri di riparto conseguenti alle decisioni della confederazione da applicare con metodo automatico.
Art. 26 Attività amministrativa
L'attività amministrativa del SNUR CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che siano correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) predisposizione annuale, da parte delle segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "piano unico dei conti", del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno successivo, attraverso l'applicazione di un modello standardizzato del bilancio;
b) il comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del collegio dei sindaci revisori e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive strutture.
Per i livelli di categoria il SNUR CGIL nazionale esercita le funzioni di centro regolatore.
Art. 27 Norma di rinvio generale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto resta valido quanto stabilito nello statuto della CGIL.