SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA
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Ferrara, 14 Aprile 2005

 

A PROPOSITO DI  INDENNITA’ DI BUONUSCITA (IBU ) E DI E DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

per i lavoratori/lavoratrici  tecnici amministrativi delle Università

 

Premessa

Negli ultimi tempi, anche in relazione a notizie false o incomplete sulla questione del trattamento di buona uscita e/o di fine rapporto, si è creato uno stato di preoccupazione fra il personale universitario. Tale stato è anche dovuto ai ritardi con cui il  governo emana i decreti attuativi della legge delega sul regime pensionistico, approvata dalla maggioranza parlamentare con la forte opposizione dei sindacati confederali CGIL-CISL-UIL. Tali ritardi, rendono impossibile ,allo stato attuale, determinare esattamente quali saranno le conseguenze, per ogni lavoratore, della delega approvata. E’ anche per questo che abbiamo chiesto al Governo che, non appena i decreti attuativi fossero approvati, venga fornita a tutti i lavoratori un’informazione esauriente sugli effetti della nuova legislazione.

La FLC CGIL, cerca con questa nota di chiarire i termini della questione, per permettere a tutti i lavoratori di avere una conoscenza più precisa della situazione.

 

I lavoratori dipendenti con il contratto dell’Università, assunti fino al 31 dicembre 2000, hanno diritto all’indennità di buona uscita (I.B.U.), come tutti i dipendenti pubblici. Il che significa che nel caso di dimissioni (o pensionamento) il dipendente ha diritto ad  una quota pari all’ 80% dello stipendio tabellare, inclusa la tredicesima, calcolato in dodicesimi. A questo si deve aggiungere il 48% della I.I.S. e la stessa quota dell’Indennità di Ateneo, sempre calcolata in dodicesimi. Il tutto moltiplicato per il numero di anni per i quali si è prestato servizio.  La formule per il calcolo dell’IBU sono la seguenti:

 

Fino al 31 dicembre 2000.

                                        80% (Stipendio + 13a) + 48% (I.I.S.+ I.A)              

   IBU (2000)       = ------------------------------------------------------------- x num. anni                                                      12

 

Dal 1 gennaio 2001, secondo quanto indica il CCNL, anche l’I.A. viene calcolata all’80%.  Dal 1 gennaio 2003, anche la I.I.S. viene calcolata all’80.  Quindi si avranno le due nuove formule:

                          80%(Stipendio + 13a + I.A.) + 48% I.I.S.

IBU (2001)          = ----------------------------------------------------- x num. anni

                                                          12

valida fino al 31 dicembre 2002.

 

                                80% (Stipendio + 13a + I.A. + I.I.S. )

IBU (2003)          = ------------------------------------------------------------ x num. anni

                                                           12

valida dal 1 gennaio 2003.

 

Questo trattamento continua per tutti gli assunti prima del 1 gennaio 2001, a meno che il lavoratore non decida volontariamente, di iscriversi ad un fondo contrattuale (cosa non ancora possibile per il comparto Università che non dispone di alcun fondo contrattuale).

Nel caso di adesione volontaria ad un fondo l’indennità di buona uscita (I.B.U.) viene trasformata in T.F.R. ed una parte di questo può essere conferito al fondo in questione. La delega previdenziale voluta dal governo Berlusconi prevedeva, fra le altre cose per noi negative (es: taglio dei contributi delle aziende per i nuovi assunti), che il conferimento ad un eventuale fondo fosse obbligatorio. Dopo la grande mobilitazione dei lavoratori attuata da CGIL-CISL-UIL, il conferimento è diventato volontario, con la procedura del “silenzio -  assenso”.

I sindacati confederali sostengono che nel caso del pubblico impiego in regime di I.B.U.  il “silenzio – assenso” non può bastare ed occorre una scelta esplicita del lavoratore per trasformare l’I.B.U. in T.F.R..

Deve essere ribadito che tutto questo sarà valido solo da quando il governo promulgherà i decreti attuativi della legge delega. Cosa che ancora non è stata atta.

 

Il trattamento di fine rapporto (T.F.R), valido anche per i lavoratori pubblici assunti dopo il 1 gennaio 2001, ha un meccanismo molto diverso di calcolo della “liquidazione”, che porta a risultati diversi rispetto al regime di I.B.U.

Per il T.F.R., ogni anno il datore di lavoro “accantona” il 6,91% della retribuzione annua lorda (valida ai fine del calcolo: nel caso dell’Università questa corrisponde a stipendio tabellare + tredicesima + I.A. + I.I.S.). Tale retribuzione accantonata viene rivalutata ogni anno dello 0,75% dell’indice ISTAT, a cui si aggiunge un 1,5% fisso.

Da questo si deduce che con un tasso di inflazione del 2%, il rendimento del T.F.R. sarebbe del (2 x 0,75) + 1,5 ossia del 3% (che diventa, se a questo si sottrae il tasso di inflazione, l’1% reale).

Con l’aumento del tasso di inflazione il rendimento annuale reale del T.F.R. diminuisce, fino ad annullarsi nel caso in cui il tasso d’inflazione arrivasse al 6%. Con tassi d’inflazione superiori, il rendimento reale del T.F.R., diventerebbe negativo.

Nel caso in cui un lavoratore attualmente in regime di I.B.U. (ossia assunto prima del 1 gennaio 2001), decidesse di aderire ad un fondo, il suo trattamento di I.B.U. verrebbe convertito in T.F.R. Una parte di questo T.F.R., potrebbe essere conferita al fondo.

 

Il segretario territoriale

FLC-SNUR-CGIL

Mauro Bergamini