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SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA www.snur-cgil.org |
Ferrara, 14 Aprile 2005
A PROPOSITO
DI INDENNITA’ DI BUONUSCITA (IBU )
E DI E DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(TFR)
per i
lavoratori/lavoratrici tecnici
amministrativi delle Università
Negli ultimi tempi, anche in
relazione a notizie false o incomplete sulla questione del trattamento di buona
uscita e/o di fine rapporto, si è creato uno stato di preoccupazione fra il
personale universitario. Tale stato è
anche dovuto ai ritardi con cui
il governo emana i decreti attuativi della
legge delega sul regime pensionistico, approvata dalla maggioranza parlamentare
con la forte opposizione dei sindacati confederali CGIL-CISL-UIL. Tali
ritardi, rendono impossibile ,allo stato attuale, determinare esattamente quali
saranno le conseguenze, per ogni lavoratore, della delega approvata. E’ anche
per questo che abbiamo chiesto al Governo che, non appena i decreti attuativi
fossero approvati, venga fornita a tutti i lavoratori un’informazione esauriente
sugli effetti della nuova legislazione.
La
FLC CGIL, cerca con questa nota di chiarire i termini della questione, per
permettere a tutti i lavoratori di avere una conoscenza più precisa della
situazione.
80% (Stipendio + 13a) + 48% (I.I.S.+ I.A)
IBU (2000) =
------------------------------------------------------------- x num. anni 12
Dal 1 gennaio 2001, secondo quanto
indica il CCNL, anche l’I.A. viene calcolata all’80%. Dal 1 gennaio 2003, anche la I.I.S.
viene calcolata all’80. Quindi si
avranno le due nuove formule:
80%(Stipendio + 13a + I.A.) + 48% I.I.S.
IBU (2001)
= ----------------------------------------------------- x num.
anni
12
valida fino al 31 dicembre
2002.
80% (Stipendio + 13a + I.A. + I.I.S. )
IBU (2003)
= ------------------------------------------------------------ x num.
anni
12
Questo trattamento continua
per tutti gli assunti prima del 1 gennaio 2001, a meno che il lavoratore non decida
volontariamente, di iscriversi ad un fondo contrattuale (cosa non ancora
possibile per il comparto Università che non dispone di alcun fondo
contrattuale).
Nel caso di adesione
volontaria ad un fondo l’indennità di buona uscita (I.B.U.) viene trasformata in
T.F.R. ed una parte di questo può essere conferito al fondo in questione. La delega previdenziale voluta dal governo
Berlusconi prevedeva, fra le altre cose per noi negative (es: taglio dei
contributi delle aziende per i nuovi assunti), che il conferimento ad un eventuale fondo
fosse obbligatorio. Dopo la grande mobilitazione dei lavoratori attuata da
CGIL-CISL-UIL, il conferimento è diventato volontario, con la procedura del
“silenzio - assenso”.
I sindacati confederali
sostengono che nel caso del pubblico impiego in regime di I.B.U. il “silenzio – assenso” non può bastare
ed occorre una scelta esplicita del lavoratore per trasformare l’I.B.U. in
T.F.R..
Deve essere ribadito che
tutto questo sarà valido solo da quando il governo promulgherà i decreti
attuativi della legge delega. Cosa che ancora non è stata
atta.
Il trattamento di fine
rapporto (T.F.R), valido anche per i
lavoratori pubblici assunti dopo il 1 gennaio 2001, ha un meccanismo molto
diverso di calcolo della “liquidazione”, che porta a risultati diversi rispetto
al regime di I.B.U.
Per il T.F.R., ogni anno il
datore di lavoro “accantona” il 6,91% della retribuzione annua lorda (valida ai
fine del calcolo: nel caso dell’Università questa corrisponde a stipendio
tabellare + tredicesima + I.A. + I.I.S.). Tale retribuzione accantonata viene
rivalutata ogni anno dello 0,75% dell’indice ISTAT, a cui si aggiunge un 1,5%
fisso.
Da questo si deduce che con
un tasso di inflazione del 2%, il rendimento del T.F.R. sarebbe del (2 x 0,75) +
1,5 ossia del 3% (che diventa, se a questo si sottrae il tasso di inflazione,
l’1% reale).
Con l’aumento del tasso di
inflazione il rendimento annuale reale del T.F.R. diminuisce, fino ad annullarsi
nel caso in cui il tasso d’inflazione arrivasse al 6%. Con tassi d’inflazione
superiori, il rendimento reale del T.F.R., diventerebbe
negativo.
Nel caso in cui un
lavoratore attualmente in regime di I.B.U. (ossia assunto prima del 1 gennaio
2001), decidesse di aderire ad un fondo, il suo trattamento di I.B.U. verrebbe
convertito in T.F.R. Una parte di questo T.F.R., potrebbe essere conferita al
fondo.
Mauro
Bergamini