Scuola di Specializzazione in
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
(Direttore: Prof. ADALBERTO CIACCIA)


La sede della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio è presso la Sezione di Malattie dell'apparato respiratorio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale -Via Fossato di Mortara, n. 23 -tel. (0532) 210420 -FERRARA.
La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.
La scuola rilascia il titolo di specialista in Malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo:
  • Malattie dellapparato respiratorio e tisiologia
  • fisiopatologia respiratoria (non attivato).

  • La scuola ha la durata di quattro anni.
    Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.
    Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e Chirurgia.
    In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la Scuola accetta il numero massimo di 4 iscritti al primo anno.
    L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
    Quattrocento ore di attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi e quattrocento ore di attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.
    Inoltre lo specializzando, per il quale é previsto il tempo pieno per la formazione di medico specialista, sarà impegnato nelle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la specializzazione.
    Le materie di insegnamento sono le seguenti:

    Primo Anno

    Anatomia umana
    Anatomia ed istologia patologica
    Fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio
    Patologia generale e immunologia
    Microbiologia e virologia
    Patologia clinica (immunologia)

    Diagnostica istopatologica
    Microbiologia clinica
    Metodologia clinica
    Statistica sanitaria
    Igiene
    Malattie dell'apparato respiratorio

    Secondo Anno

    Anatomia ed istologia patologica
    Fisiopatologia respiratoria
    Fisiopatologia cardio-circolatoria
    Radiologia
    Patologia clinica (immunologia)
    Diagnostica istopatologica
    Microbiologia clinica
    Metodologia clinica
    Malattie dell'apparato respiratorio

    INDIRIZZO MALATTIE DELL'APPARATO

    RESPIRATORIO E TISIOLOGIA

     

    Terzo Anno

    Metodologia clinica
    Endoscopia dell'apparato respiratorio
    Malattie dell'apparato respiratorio

    Quarto Anno

    Radiologia
    Metodologia clinica
    Endoscopia dell'apparato respiratorio
    Malattie dell'apparato respiratorio
    Terapia medica sistematica
    Medicina fisica e riabilitativa
    Terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria
    Chirurgia toracica


    Ubicazione degli Uffici Amministrativi

    RETTORATO ed Uffici Amministrativi: Via Savonarola, n. 9
    UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA FACOLTA': Via Savonarola, n. 9
    Tel.: 05321293111
    ORARIO PER IL PUBBLICO: tutti i giorni feriali, ad esclusione dei sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00


    AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ADSU): Via Coramari, n. 4/B Tel.:05321210346
    ORARIO PER IL PUBBLICO: tutti i giorni feriali, ad esclusione del sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30.


     

    PER IL DISBRIGO DI QUALSIASI PRATICA E' FATTO OBBLIG DI PRESENTARSI PERSONALMENTE CON DIVIETO ASSOLUT DI SERVIRSI DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' E DI EVADERE LE PRATICHE STESSE A MEZZO POSTA.

    NORME GENERALI

    COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

    Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici e chirurghi specialisti, il cui titolo ha valenza comunitaria. L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con quello della Sanità in accordo con l'art. 1 dei decreto legislativo n. 257/199 l.

    Art. 1

    1.1 Presso l'Università degli Studi di Ferrara sono istituite le scuole di specializzazione delle aree medico-chirurgiche, eventualmente articolate in indirizzi. riportate nei successivi articoli.
    1.2 Le scuole hanno lo scopo di formare medici e chirurghi specialisti nel settore delle aree medico-chirurgiche.
    1.3 Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore con menzione dell'indirizzo frequentato.

    Art. 2

    2.1 La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
    2.2 Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale oltre ad attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o extra-universitarie convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.
    Gli ordinamenti didattici delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. ,
    2.3 Concorrono al funzionamento delle scuole la Facoltà di Medicina e Chirurgia, le Facoltà universitarie indicate nell'ordinamento di ogni singola scuola. con i loro Dipartimenti, Istituti e Centri, nonché le strutture extrauniversitarie o universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate.
    2.4 Le strutture extra-universitarie convenzionabili debbono rispondere ai requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 257/1991.
    2.5 Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.
    Le strutture non universitarie convenzionabili sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 dei D.L.vo n. 502/1992 od anche con le procedure di cui al successivo art. 9 - punto due -delle presenti norme.
    2.6 La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle extra-universitarie convenzionate, intese come strutture tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.L.vo 2571199 1).

    Art. 3

    3.1 Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato dall'ordinamento didattico di ogni singola scuola.
    3.2 11 numero effettivo degli iscrivibili al primo anno di corso è determinato sulla base della programmazione nazionale come valutata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanità, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole come stabilito dal relativo decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
    3.3 Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nell'ordinamento di ogni singola scuola; in caso di previsione nell'ordinamento di indirizzi aperti a laureati non medico-chirurghi, il Consiglio della scuola nella programmazione annuale indica il numero massimo dei medici-chirurghi iscrivibili.
    3.4 Sono ammessi al concorso i laureati del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, i laureati non medicochirurghi. Le lauree richieste sono specificate nell'ordinamento delle singole scuole di specializzazione.
    3.5 Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
    3.6 1 laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purchè conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali.
    3.7 Lo specializzando che chiede di trasferirsi presso altra Sede universitaria deve presentare domanda al Magnifico Rettore dal 2 novembre al 31 dicembre di ogni anno accademico.
    Alla domanda devono essere allegati il libretto universitario ed il nulla osta rilasciato dall'Università presso la quale intende trasferirsi.
    Il trasferimento da questa Università, può essere concesso con disposizione del Magnifico Rettore, previo parere del Consiglio della scuola e previa verifica dei superamento dell'esame di profitto teorico-pratico relativo all'anno di corso precedente.
    Gli specializzandi iscritti ad un corso di specializzazione che intendono chiedere il trasferimento da altre Sedi universitarie, debbono chiedere il nulla osta inoltrando domanda al Magnifico Rettore di questa Università.
    Tale nulla osta potrà essere rilasciato in conformità dei posti resisi eventualmente disponibili tra quelli programmati per ogni anno di corso.

    Art. 4

    4.1 1 concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
    4.2 Limitazioni e condizioni di ammissione per candidati stranieri sono riportate nel bando di concorso.
    4.3 Il concorso di ammissione si svolge per prova d'esame e valutazione dei titoli.
    4.4 L'esame consiste in una prova scritta, che potrà anche svolgersi mediante domande a risposta multipla, intesa ad accertare la cultura generale nel settore della specializza ione ed in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche.
    4.5 La valutazione dei titoli concorrerà in misura non superiore al 30 % dei punteggio complessivo stabilito per le prove di esame.
    4.6 Sono titoli valutabili, a norma delle vigenti disposizioni, la tesi di laurea, il voto di laurea. il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea attinenti i settori scientifico-disciplinari cui si riferisce la scuola le pubblicazioni, nelle materie attinenti la specializzazione.
    4.7 li candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale di una o più lingua straniera secondo quanto indicato nel bando.
    4.8 La Commissione per l'esame di ammissione, nominata dal Consiglio della Scuola, è costituita da cinque docenti universitari di ruolo facenti parte del Consiglio stesso, ivi compresi i ricercatori confermati. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola.
    4.9 L'importo della tassa e del contributo dovuti dagli iscritti sono stabiliti a norma delle vigenti disposizioni.

    Art. 5

    5.1 Sono organi della scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
    5.2 Il Direttore è un professore di ruolo che insegni nella scuola, di nonna di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata, per decreto rettorale, a professore di seconda fascia.
    5.3 Il Direttore è eletto, con voto segreto, dal Consiglio della scuola; convoca il Consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie del Presidente di Consiglio di corso di laurea.
    5.4 Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
    5.5 li Consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi i docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni.

    Art. 6

    6.1 Il Consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2.
    6.2 Il Consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo e gli obiettivi previsti agli artt. 1 e 2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina, nel rispetto dei diritti dei malati e/o degli utenti:
    a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali della attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
    6.3 Il piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella tabella A.
    6.4 L'organizzazione dell'addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella tabella B.

    Art. 7

    7.1 All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
    7.2 Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
    7.3 Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle extrauniversitarie convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
    7.4 Il Consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie od extra-universitarie, coerenti con le finalità della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione dei periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

     

    Art. 8

    8.1 Le Commissioni per gli esami di profitto, nominate e presiedute dal Direttore della Scuola, sono composte da almeno tre docenti tra quelli impegnati negli insegnamenti dell'anno di corso. Il voto è espresso in trentesimi.
    8.2 La Commissione per l'esame di diploma nella Specializzazione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola, che la presiede, è costituita da altri quattro docenti universitari della Scuola, ivi compresi i ricercatori confermati. Il voto finale è espresso in cinquantesimi.
    8.3 Lo specializzando, alla fine di ogni anno di corso, per essere ammesso a sostenere l'esame di profitto teorico-pratico, al fine di ottenere l'ammissione al successivo anno di corso. deve aver seguito l'attività didattica, formale e seminariale. ed aver svolto le attività di tirocinio, secondo gli standards minimi stabiliti dal Consiglio della Scuola nel programma di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
    8.4 Lo specializzando che al termine di ciascun anno di corso non abbia superato l'esame di profitto teorico-pratico e non abbia completato lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.
    8.5 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.
    8.6 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medico-chirurgici specialistici certificati secondo gli standards riportati nelle tabelle B delle singole scuole.

    Art. 9

    9.1 L'Università, su proposta dei Consiglio della singola scuola, e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi dell'art. 6, 2° comma del D.L.vo 502/1992, per i, fini di cui all'art. 16 del medesimo D.L.vo.
    9.2 L'Università, su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con Enti pubblici o privati anche con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

    Art. 10

    10.1 Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali minimi per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
    10.2 La tabella relativa ai requisití minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 2571199 1.

    AMMISSIONE CANDIDATI STRANIERI

    Il candidato straniero che intende sostenere l'esame di concorso previsto per ottenere l'ammissione ad una scuola di specializzazione, deve presentare tutta la documentazione secondo le modalità e nei termini che saranno resi noti anno per anno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con propria circolare.
    Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Segreteria della facoltà di Medicina e Chirurgia.

    MODALITA' DI AMMISSIONE

    Le domande, redatte su apposito modulo (in distribuzione presso la Portineria dell'Università), dovranno essere presentate alla Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Savonarola, N. 9 - nel periodo dal 2 settembre e fino alle ore 13.00 del 30 ottobre 1998, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
    Saranno accolte anche le domande pervenute per posta, complete di tutta la documentazione prevista, purché arrivino entro e non oltre le ore 13.00 del 30 ottobre 1998.
    Per il rispetto del termine predetto non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale.
    Le domande pervenute incomplete non saranno accolte ed il candidato non verrà ammesso a sostenere l'esame di ammissione.
    Alla domanda il candidato dovrà allegare i seguenti documenti:
    1) certificato di laurea con tutti i voti riportati nei singoli esami di profitto redatto su carta libera;
    2) tesi di laurea -in carta libera -se attinente alla specializzazione;
    3) pubblicazioni -in carta libera -se attinenti alla specializzazione;
    4) attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di ammissione di £.
    50.000, da effettuarsi sul cc/p n. 235440 intestato all'Università degli
    Studi di Ferrara -servizio tesoreria -(causale dei versamento: cod. 0368
    rimborso spese per preimmatricolazione).

    N.B. - I documenti indicati ai punti 2) e 3), se sono copie o fotocopie, dovranno essere regolarmente autenticati a norma di legge.
    Le modalità dell'esame, il luogo e la data sono riportati sul bando di concorso.
    La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà affissa all'albo della Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Savonarola, n. 9, solamente dopo che il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica avrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con indicato il numero dei posti per ogni scuola di specializzazione. Ogni anno accademico tale decreto viene emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanità.
    La graduatoria esposta all'albo, come sopra precisato, é l'unico mezzo ufficiale di pubblicità dell'esito del concorso.
    NON VERRA' DATA NESSUNA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI INTERESSATI.
    I candidati vincitori che non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione scolastico-amministrativa entro la scadenza che sarà indicata all'albo unitamente alla graduatoria, saranno considerati RINUNCIATARI.
    I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati IDONEI, secondo l'ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili.
    Gli aventi diritto alla ammissione, rispettando l'ordine della graduatoria, saranno convocati d'ufficio.

    NORME PER LE IMMATRICOLAZIONI E LE ISCRIZIONI

    Immatricolazioni

    Il candidato che ha superato l'esame di ammissione e si é collocato in posizione utile al fine della copertura dei posti disponibili, per ottenere l'immatricolazione deve presentare, entro il termine che sarà pubblicato in calce alla graduatoria esposta all'albo della Segretera della Facoltà, i seguenti documenti all'Ufficio di Segreteria predetta:
    1) domanda di immatricolazione e di ammissione agli esami, redatta su
    apposito modulo;
    2) diploma originale di scuola media superiore;
    3) certificato di abilitazione professionale redatto su carta legale;
    (in sostituzione dei certificato di abilitazione i candidati laureati in
    Medicina e chirurgia ~ Nuovo Ordinamento  fuori sede, dovranno
    depositare un certificato attestante che non hanno ancora completato il
    tirocinio pratico o non ancora superato l'esame di stato);
    4)    due fotografie uguali e la fotocopia di un documento in corso di validità
            (carta d'identità o passaporto);
    5)    attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata della tassa e del
            contributo da effettuarsi in qualsiasi ufficio postale, previo ritiro dei
            bollettino di c.c.p. presso l'Ufficio di Segreteria della Facoltà;
    6)    una marca da bollo da £. 20.000 da applicare sul certificato di laurea con voti già depositato, se redatto in carta libera.

    N.B.: -li certificato di abilitazione deve essere presentato entro il primo semestre dall'effettivo inizio dei corso per i candidati non ancora abilitati al momento della immatricolazione.

    Iscrizione ad anno successivo al Primo

    Per ottenere l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo specializzando deve presentare dal 1° al 30 ottobre 1998 fino alle ore 13.00 i seguenti documenti:
    a) domanda di iscrizione redatta su apposito modulo da ritirarsi presso la
    Segreteria di Facoltà;
    b) attestazione comprovante il versamento della prima rata della tassa e del
    contributo universitario (previo ritiro dei c.c.p. presso la Segreteria della
    Facoltà di Medicina e chirurgia);
    c) libretto di iscrizione.

    Iscrizione in qualità di fuori corso

    Per ottenere l'iscrizione in qualità di FUORI CORSO, lo specializzando deve presentare dal 1° al 30 ottobre 1998 fino alle ore 13.00 i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione redatta su apposito modulo da ritirarsi presso la
    Segreteria di Facoltà;
    b) attestazione comprovante il versamento della prima rata della tassa e del
    contributo universitario (previo ritiro dei c.c.p. presso la Segreteria della
    Facoltà di Medicina e chirurgia);
    c) libretto di iscrizione.
    N.B.: - La mancanza anche di uno solo dei suddetti documenti preclude l'accettazione, da parte dell'Ufficio di Segreteria, della immatricolazione e delle iscrizioni.

    TASSA E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO

    L'ammontare complessivo della tassa e del contributo è ripartito in due rate. Tali rate devono essere pagate entro e non oltre le seguenti scadenze:
    1) prima rata entro il 30 ottobre (all'atto della iscrizione);
    2) seconda rata entro il 31 marzo ed entro tale data lo specializzando deve
    far registrare sul libretto universitario, da parte della Segreteria della
    Facoltà, l'avvenuto pagamento.
    Si riporta qui di seguito l'ammontare della tassa e dei contributo stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

    PROSPETTO DELLA TASSA E DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO

    PER SPECIALIZZANDI IN CORSO REGOLARE E FUORI CORSO

     

    I RATA
      II RATA
    Tassa di iscrizione
    300.000
    Contributo universitario
    500.000
    700.000
    Tassa regionale
    190.000
    Marca da bollo
    20.000
    Assicurazione
    10.000
    Totale
    1.020.000
    700.000

     

    N.B. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA HA STABILITO IL CONTRIBUTO DI MORA, DELL'IMPORTO DI £. 100.000, DA APPLICARE IN TUTTI QUEI CASI IN CUI NON SIA STATA RISPETTATA UNA SCADENZA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE.
    N.B.: - E' in distribuzione presso la Segreteria della Facoltà il bando di concorso per esonero tasse.


    NORME GENERALI

    RIPETENTE

    Sono considerati ripetenti gli specializzandi che avendo sospeso gli studi a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 257/1991 non hanno recuperato il periodo di sospensione entro il 31 ottobre dell'anno accademico al quale risultano iscritti.
    Allo specializzando iscritto come ripetente non viene corrisposta la borsa di studio.

    FUORICORSO

    Sono considerati fuori corso, fino al conseguimento del titolo accademico, gli specializzandi che, avendo seguito il proprio corso di specializzazione per tutta la sua durata legale, conseguendo le attestazioni di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per ogni anno di corso ed avendo superato tutti gli esami di profitto, siano in difetto del solo esame di diploma.

    TRASFERIMENTI IN PARTENZA

    Coloro che intendono trasferirsi a scuole di specíalizzazione di altre Università debbono presentare domanda in carta legale da £. 20.000 diretta al Magnifico Rettore, allegando i seguenti documenti:
    1)     libretto d'iscrizione;
    2)     l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di congedo di £. 100.000 da effettuarsi in un qualsiasi ufficio postale, previo ritiro del bollettino di c.c.p. presso la Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
    3)     il  nulla-osta rilasciato dall'Università presso la quale intendono trasferirsi.
    Le domande di trasferimento vanno presentate dal 2° novembre al 31 dicembre di ogni anno accademico.
    Gli specializzandi che chiedono il trasferimento possono ottenerlo soltanto con il consenso del Rettore sentito il Consiglio della Scuola interessata.
    Lo specializzando che chiede il trasferimento è tenuto ad iscriversi presso questa Sede.

    TRASFERIMENTI IN ARRIVO

    Gli specíalizzandi iscritti ad un corso di specializzazione che intendono chiedere il trasferimento da altre Sedi universitarie, debbono chiedere il nulla­osta all'Ufficio di Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università.
    Tale nulla-osta sarà rilasciato in conformità dei posti resisi eventualmente disponibili tra quelli programmati per ogni anno di corso.
    Per ottenere il nulla osta lo specializzando deve presentarsi in Segreteria munito del libretto universitario e di un certificato di iscrizione.
    I relativi fogli di congedo dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
    Lo specializzando pervenuto da altra Sede universitaria è tenuto ad iscriversi presso questo Ateneo anche se già iscritto per il nuovo anno accademico.

    REGOLAMENTO DELLE SCUOLE

    DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA MEDICA

    (Delibera del Consiglio di Facoltà dei 211011996

    Delibera dei Senato Accademico del 2311011996)

    Il Regolamento si articola nei seguenti punti:
    1)    la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione dell'area medica, D.L.vo 25711991, si svolge con frequenza a tempo pieno con un impegno orario almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale;
    2)    non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico;
    3)    lo specializzando che sospende la frequenza alla scuola per servizio militare, gravidanza, missione scientifica o malattia, a norma dell'art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 257191. è tenuto a recuperare tutto il periodo di interruzione in quanto la durata legale della scuola non può essere ridotta a causa della suddetta sospensione.
    Ai fini della legittimazione della frequenza per recupero della frequenza nell'anno vale il giudizio del Consiglio della scuola, che dovrà controllare se il numero minimo di ore di frequenza nelle singole aree è stato raggiunto o raggiungibile nell'arco dell'anno stesso. Qualora tale numero di ore non venga raggiunto, l'anno di frequenza deve essere ripetuto per intero, e l'erogazione della borsa di studio deve essere sospesa per tutto il periodo non riconoscibile ai fini della frequenza. L'erogazione della borsa di studio non può in alcun modo superare la durata legale della scuola;
    4)    per l'erogazione dei ratei della borsa di studio, inerente al periodo di interruzione della frequenza per i motivi previsti dal suddetto art. 5 del D.L.vo 257/91, il Direttore della scuola interessata deve far pervenire all'Amministrazione universitaria delibera del Consiglio della scuola che attesti l'avvenuto recupero ai fini della legittimazione della frequenza;
    5)    gli orari minimi sono stabiliti. anno per anno dal Consiglio della scuola, area per area, sia per le lezioni accademiche, che per le attività pratiche;
    6)    il Consiglio della scuola deve comunicare agli Uffici amministrativi dell'Università il nome di quegli specializzandi che al termine di ciascun anno non siano in regola con lo svolgimento delle attività pratiche previste, di quelli che hanno interrotto la frequenza senza alcuna giustificazione o di quelli che non hanno superato il previsto esame di profitto, in quanto debbono essere esclusi dal proseguire il corso dì studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 257/91. In questi casi l'erogazione della borsa di studio cessa immediatamente il mese successivo a quello dell'esclusione della scuola;
    7)    la sospensione della borsa di studio è concessa anche nel caso che lo specializzando assuma un incarico temporaneo presso strutture convenzionate con l'Università e attinenti alla scuola alla quale risulta regolarmente iscritto. Tale sospensione avrà la durata dell'incarico;
    8)    il Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 1996 ha stabilito che gli specializzandi possono recarsi in Italia o all'estero, per un periodo non superiore ad un anno, in strutture di servizio socio-sanitarie o in Istituzioni di elevato livello scientifico, attinenti alla specializzazione di appartenenza, utili alla formazione, nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata.
    Lo specializzando. che intende usufruire di tale possibilità, dovrà inoltrare preventiva richiesta al Consiglio della scuola, che provvederà a concedere l'autorizzazione in base alla documentazione prodotta dall'interessato, da cui risulti l'accettazione presso la struttura italiana o estera.
    Al termine della permanenza presso la struttura, sulla base di idonea documentazione prodotta dall'interessato, il Consiglio della scuola può riconoscere utile tale attività ai fini della frequenza e delle attività pratiche.
    Per quanto non contemplato nel presente regolamento si deve far riferimento al Decreto Legislativo 257191.

    FREQUENZA FUORI DALLA STRUTTURA DELLA SCUOLA

    (delibera del Senato Accademico del 2410111996)

    Gli specializzandi per la loro formazione specialistica possono recarsi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, presso strutture universitarie di altri Atenei ed in quelle extra universitarie purchè regolarmente convenzionate. Inoltre possono recarsi in istituzioni esteri di elevato livello scientifico utile alla formazione nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata.
    I requisiti di idoneità delle strutture suddette sono indicati all'art. 7 dei D.Leg.vo 25719 1.
    Per ottenere l'autorizzazione per la frequenza delle suddette strutture lo specializzando deve presentare domanda in carta libera diretta al Magnifico Rettore con allegata idonea documenatazione rilasciata dalla struttura stessa e copia della delibera dei Consiglio della scuola interessata che autorizza la frequenza richiesta.
    Il Consiglio della scuola. sulla base di idonea documenatzione finale, riconosce utile tale attività ai fini della frequenza e delle attività pratiche previste per io specializzando.
    Tutti i documenti rilasciati da Autorità straniere debbono essere tradotti e
    legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane.

    ESAME GENERALE DI DIPLOMA

    MODALITA'AMMISSIONE

    Lo specializzando che intende essere ammesso a sostenere l'esame
    generale di diploma nella sessione dell'anno accademico 1998199. deve presentare. entro il 15 settembre 1999:
    1) - domanda intesa ad ottenere l'ammissione all'esame di diploma redatta su apposito modulo in distribuzione presso la Segreteria della Facoltà;
    2) - domanda intesa ad ottenere il rilascio del diploma di specializzazione;
    3) - attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di £. 50.000 da effettuarsi in un qualsiasi ufficio postale, previo ritiro del bollettino di c.c.p. presso la Segreteria, per contributo internato preparazione della tesi di diploma;
    4) - attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di £. 100.000 da effettuarsi in un qualsiasi ufficio postale, previo ritiro dei bollettino di c.c.p. presso la Segreteria, per rilascio e spedizione diploma originale;
    5) - n. due marche da bollo da £. 20.000 cadauna da apporre sulle domande suddette.

    CONSEGNA TESI E LIBRETTO

    TESI E LIBRETTO debbono essere consegnati 15 giorni prima, dell'esame di diploma di specializzazione.

    CERTIFICATI ED ESPOSTI

    Per ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera scolastica lo specializzando deve rivolgersi all'Ufficio di Segreteria di Facoltà
    nell'orario di apertura di sportello. Lo specializzando non in regola con la posizione scolastico amministrativa non può ottenere il rilascio di certificati.

    AVVERTENZE

    Si fa presente, inoltre. che:
    - lo specializzando deve presentarsi a sostenere gli esami di profitto munito dei libretto di iscrizione con l'annotazione, da parte della Segreteria, che può sostenere esami;
    - non è consentita la ripetizione di un esame di profitto se lo stesso sia stato già sostenuto con esito positivo.

    SCADENZARIO

    -       consegna libretti per registrazione firme entro e non oltre il 20 SETTEMBRE
    -       ritiro libretti per sostenere esami dal 30 SE7TEMBRE
    -      durata delle sessioni degli esami di profitto dal 1° al 20 OTTOBRE
    -       esami di diploma si svolgeranno entro il mese di ottobre.