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ELENCO CENTRI D'ATENEO
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 Statuto   

STATUTO


Università degli Studi di Ferrara
GM/cg UFFICIO AFFARI GENERALI FINANZIARI

N. 583
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. n. 553
del 4 marzo 1995 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. n. 85
del 15 novembre 1996;
VISTO il Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. n. 61 del 12 novembre
1998;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo del Centro linguistico di Ateneo che
nella seduta del 20 maggio 1999 ha proposto di adeguare il proprio Statuto al Regolamento
dei Centri di Ateneo;
VISTO il parere favorevole espresso nella delibera del Senato Accademico del 23
giugno 1999;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2000 in cui si
approva l’adeguamento dello Statuto del Centro suddetto;
DECRETA
dalla data del presente decreto lo Statuto del Centro linguistico di Ateneo è adeguato al
Regolamento dei Centri di Ateneo secondo il seguente:
STATUTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 1
Istituzione
Presso l’Università degli studi di Ferrara, in conformità con quanto è previsto dall’articolo 38 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara e del Regolamento
dei Centri di Ateneo è istituito il Centro di ricerca e servizi denominato "Centro Linguistico di Ateneo" (C.L.A.).
Il Centro si configura come Centro universitario.
Esso ha sede presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Savonarola n. 27, all’uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Art. 2
Finalità 
Il Centro ha le seguenti finalità:
· organizzare corsi di lingue straniere per gli studenti, i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale Tecnico-amministrativo dell’Università di Ferrara;
· organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri iscritti ad Università straniere o italiane;
· organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri che intendono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione alle Università italiane;
· organizzare corsi propedeutici di latino e greco per gli studenti, il personale docente, i ricercatori dell’Università di Ferrara ed i diplomati delle scuole medie superiori che intendono iscriversi all’Università di Ferrara;
· organizzare corsi di aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere, anche d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Enti;
· incrementare la ricerca scientifica sul piano teorico ed applicativo dello studio delle lingue straniere moderne;
· favorire la pratica e lo studio delle lingue straniere moderne e classiche anche per coloro che non rientrino nelle categorie previste dai punti precedenti;
· favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell’ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
· organizzare corsi in accordo con le Facoltà, i Dipartimenti e gli altri Centri dell’Ateneo;

Art. 3
Organi
Gli organi del Centro sono:
· il Consiglio direttivo;
· il Direttore.

Art. 4
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto:
· dal Direttore
· da un rappresentante di ogni Facoltà dell’Ateneo;
· .da un rappresentante del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere;
I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli delle singole Facoltà e dal Consiglio del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall’incarico e non sono più immediatamente rieleggibili.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo si applica l’art. 71 dello Statuto dell’Università degli studi di Ferrara.

Art. 5
Funzioni di Consiglio direttivo 
Compiti del Consiglio direttivo sono:
· svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
· eleggere il Direttore;
· deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
· predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
· autorizzare le spese che devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
· proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
· approvare le previsioni di spesa e il conto finale del Centro, predisposti dal Direttore;
· deliberare in ordine all’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Centro, alle richieste di finanziamento e alla programmazione generale delle attività.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applica l’art. 64 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara.
Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell’Ateneo.

Art. 6
Direttore
Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo di norma fra i propri membri, è nominato
con decreto rettorale e resta in carica tre anni accademici, rinnovabili.
Il Rettore può nominare un Direttore di Centro esterno all’Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa. Tale nomina, proposta dal Consiglio direttivo
stesso, deve essere autorizzata dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

Art.7
Funzioni del Direttore
Sono compiti del Direttore:
· convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando un terzo dei suoi membri lo richieda;
· designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
· rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
· compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro della quale è responsabile;
· dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
· redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore.

Art. 8
Gestione amministrativo-contabile
La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene a norma del titolo III
del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli studi di Ferrara.
I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio dell’Università, sono gestiti dall’Amministrazione universitaria in apposita partita contabile intestata al
Centro.

Art. 9
Gestione patrimoniale
Il Direttore del Centro è consegnatario dei beni mobili del Centro stesso, a norma del titolo VI ("gestione patrimoniale") del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara.

Art. 10
Risorse finanziarie
Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
· dotazione ordinaria di funzionamento;
· assegnazioni per attrezzature scientifiche;
· assegnazioni per la ricerca;
· contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
· finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
· quote provenienti da prestazioni a pagamento;
· ogni altro fondo specificatamente designato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.

Art. 11
Personale
Il Centro si avvale di personale proprio.

Art. 12
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo.
Ferrara, 4 APRILE 2000
p. IL RETTORE
(f.to G.G. Balandi)