STATUTO
Università degli Studi di Ferrara
GM/cg UFFICIO AFFARI GENERALI FINANZIARI
N. 583
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dellUniversità degli
Studi di Ferrara, emanato con D.R. n. 553
del 4 marzo 1995 e successive modificazioni, ed
in particolare lart. 38;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e
contabilità, emanato con D.R. n. 85
del 15 novembre 1996;
VISTO il Regolamento dei Centri di Ateneo emanato
con D.R. n. 61 del 12 novembre
1998;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo del
Centro linguistico di Ateneo che
nella seduta del 20 maggio 1999 ha proposto di
adeguare il proprio Statuto al Regolamento
dei Centri di Ateneo;
VISTO il parere favorevole espresso nella
delibera del Senato Accademico del 23
giugno 1999;
VISTA la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29 marzo 2000 in cui si
approva ladeguamento dello Statuto del
Centro suddetto;
DECRETA
dalla data del presente decreto lo Statuto del
Centro linguistico di Ateneo è adeguato al
Regolamento dei Centri di Ateneo secondo il
seguente:
STATUTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Art. 1
Istituzione
Presso lUniversità degli studi di Ferrara,
in conformità con quanto è previsto
dallarticolo 38 dello Statuto
dellUniversità degli Studi di Ferrara e
del Regolamento
dei Centri di Ateneo è istituito il Centro di
ricerca e servizi denominato "Centro
Linguistico di Ateneo" (C.L.A.).
Il Centro si configura come Centro universitario.
Esso ha sede presso i locali della Facoltà di
Lettere e Filosofia, Via Savonarola n. 27,
alluopo destinati dal Consiglio di
Amministrazione dellUniversità.
Art. 2
Finalità
Il Centro ha le seguenti finalità:
· organizzare corsi di lingue straniere per gli
studenti, i professori di ruolo, i ricercatori ed
il personale Tecnico-amministrativo
dellUniversità di Ferrara;
· organizzare corsi di lingua italiana per
studenti stranieri iscritti ad Università
straniere o italiane;
· organizzare corsi di lingua italiana per
studenti stranieri che intendono sostenere la
prova di conoscenza della lingua italiana per
lammissione alle Università italiane;
· organizzare corsi propedeutici di latino e
greco per gli studenti, il personale docente, i
ricercatori dellUniversità di Ferrara ed i
diplomati delle scuole medie superiori che
intendono iscriversi allUniversità di
Ferrara;
· organizzare corsi di aggiornamento per
linsegnamento delle lingue straniere, anche
dintesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altri Enti;
· incrementare la ricerca scientifica sul piano
teorico ed applicativo dello studio delle lingue
straniere moderne;
· favorire la pratica e lo studio delle lingue
straniere moderne e classiche anche per coloro
che non rientrino nelle categorie previste dai
punti precedenti;
· favorire rapporti e promuovere collaborazioni,
nellambito del settore di interesse, con
istituzioni universitarie in ambito regionale,
nazionale ed internazionale;
· organizzare corsi in accordo con le Facoltà,
i Dipartimenti e gli altri Centri
dellAteneo;
Art. 3
Organi
Gli organi del Centro sono:
· il Consiglio direttivo;
· il Direttore.
Art. 4
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto:
· dal Direttore
· da un rappresentante di ogni Facoltà
dellAteneo;
· .da un rappresentante del Corso di laurea in
Lingue e letterature straniere;
I componenti del Consiglio direttivo sono
designati dai Consigli delle singole Facoltà e
dal Consiglio del Corso di laurea in Lingue e
letterature straniere.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto
rettorale e dura in carica tre anni accademici
rinnovabili.
Se i componenti del Consiglio direttivo non
partecipano ingiustificatamente alle riunioni del
Consiglio stesso per tre volte consecutive
decadono dallincarico e non sono più
immediatamente rieleggibili.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro
del Consiglio direttivo si applica lart. 71
dello Statuto dellUniversità degli studi
di Ferrara.
Art. 5
Funzioni di Consiglio direttivo
Compiti del Consiglio direttivo sono:
· svolgere funzioni di indirizzo, programmazione
e coordinamento dellattività del Centro
oltre che di verifica dellattività svolta;
· eleggere il Direttore;
· deliberare in merito alla relazione annuale
sullattività del Centro, predisposta dal
Direttore del Centro stesso;
· predisporre i piani di sviluppo da sottoporre
allesame del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione;
· autorizzare le spese che devono essere
sottoposte allapprovazione del Consiglio di
Amministrazione;
· proporre al Consiglio di Amministrazione la
stipula di convenzioni con enti pubblici e
privati;
· approvare le previsioni di spesa e il conto
finale del Centro, predisposti dal Direttore;
· deliberare in ordine alluso coordinato
dei mezzi e degli strumenti in dotazione al
Centro, alle richieste di finanziamento e alla
programmazione generale delle attività.
Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio direttivo si applica lart. 64
dello Statuto dellUniversità degli Studi
di Ferrara.
Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di
lavoro e commissioni di studio con la
partecipazione anche di dipendenti di altre
strutture dellAteneo.
Art. 6
Direttore
Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo di
norma fra i propri membri, è nominato
con decreto rettorale e resta in carica tre anni
accademici, rinnovabili.
Il Rettore può nominare un Direttore di Centro
esterno allUniversità, qualora esista la
copertura finanziaria della spesa. Tale nomina,
proposta dal Consiglio direttivo
stesso, deve essere autorizzata dal Senato
Accademico, sentito il parere del Consiglio di
Amministrazione per quanto di sua competenza.
Art.7
Funzioni del Direttore
Sono compiti del Direttore:
· convocare e presiedere le riunioni del
Consiglio direttivo almeno due volte
allanno e ogni qualvolta il Direttore lo
ritenga opportuno, oppure quando un terzo dei
suoi membri lo richieda;
· designare il membro del Consiglio direttivo
incaricato della sua sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento;
· rappresentare il Centro nei rapporti con le
autorità accademiche, con gli organi di governo
dellUniversità e con le istituzioni
esterne;
· compiere tutte le attività relative alla
gestione amministrativo contabile del Centro
della quale è responsabile;
· dare attuazione alle delibere del Consiglio
direttivo;
· redigere annualmente la relazione
sullattività del Centro da sottoporre
allapprovazione del Consiglio direttivo e
da trasmettere al Rettore.
Art. 8
Gestione amministrativo-contabile
La gestione amministrativo-contabile del Centro
avviene a norma del titolo III
del Regolamento di amministrazione e contabilità
dellUniversità degli studi di Ferrara.
I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati
nel bilancio dellUniversità, sono gestiti
dallAmministrazione universitaria in
apposita partita contabile intestata al
Centro.
Art. 9
Gestione patrimoniale
Il Direttore del Centro è consegnatario dei beni
mobili del Centro stesso, a norma del titolo VI
("gestione patrimoniale") del
Regolamento di amministrazione e contabilità
dellUniversità degli Studi di Ferrara.
Art. 10
Risorse finanziarie
Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
· dotazione ordinaria di funzionamento;
· assegnazioni per attrezzature scientifiche;
· assegnazioni per la ricerca;
· contributi di enti e di privati versati per
convenzione o a titolo di liberalità;
· finanziamenti mediante contratti e convenzioni
con enti pubblici e privati per attività di
ricerca o consulenza;
· quote provenienti da prestazioni a pagamento;
· ogni altro fondo specificatamente designato
per legge o per disposizione del Consiglio di
Amministrazione allattività del Centro.
Art. 11
Personale
Il Centro si avvale di personale proprio.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore dalla data
del decreto rettorale di approvazione dello
Statuto medesimo.
Ferrara, 4 APRILE 2000
p. IL RETTORE
(f.to G.G. Balandi)
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