STATUTO DEL CENTRO DI NEUROSCIENZE
DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
 
Art. 1 (Istituzione)
Presso l’Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di ricerca denominato "Centro di Neuroscienze" per il potenziamento delle ricerche di base ed applicate nel campo delle Neuroscienze. Il Centro si configura come Centro universitario e rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto alle strutture proponenti:
Facoltà di Farmacia;
Facoltà di Ingegneria;
Facoltà di Lettere;
Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
In via provvisoria, ed in attesa di definitiva collocazione, il Centro di Neuroscienze ha sede presso la Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, via Fossato di Mortara 17-19, Ferrara.
 
Art. 2
Finalità
 
Il Centro si propone le seguenti finalità:
promuovere ricerche di elevata qualificazione scientifica nell’ambito delle Neuroscienze favorendo l’interazione tra competenze complementari presenti a livello locale, nazionale ed internazionale;
acquisire, ospitare e gestire nuove attrezzature per la ricerca avanzata;
organizzare e gestire collaborazioni con enti di ricerca, istituzioni cliniche e industrie nazionali ed internazionali, operanti nel settore delle Neuroscienze;
organizzare corsi di formazione e di perfezionamento nonché convegni e seminari sugli aspetti più attuali delle Neuroscienze;
rendere disponibili competenze ed eventuali spazi per l’espletamento di ricerche interdisciplinari, anche finalizzate alla elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.
Art. 3 (Organi)
Gli organi del Centro sono:
il Consiglio direttivo;
il Comitato scientifico;
il Direttore.
Art. 4 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 8 membri (due professori di ruolo e/o ricercatori per ciascuna delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Medicina e Chirurgia; un professore di ruolo o ricercatore per le Facoltà di Ingegneria e di Lettere.
I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli delle Facoltà interessate.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici non rinnovabili consecutivamente. Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall’incarico e non sono più immediatamente rieleggibili.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo si applica l’art. 71 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara.
 
Art. 5 (Funzioni del Consiglio direttivo)
Compiti del Consiglio direttivo sono:
svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
eleggere il Direttore;
deliberare sulle richieste di finanziamento;
deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
autorizzare le spese che devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applica l’art. 64 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara.
Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell’Ateneo.
 
Art. 6 (Direttore)
Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri, è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, non rinnovabili consecutivamente.
 
Art. 7 (Funzioni del Direttore)
Sono compiti del Direttore:
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 2 dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta;
designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro della quale è responsabile;
dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore.
 
Art. 8 (Comitato scientifico: composizione e funzioni)
Il Comitato scientifico è composto dal Direttore e da un rappresentante per ciascuna delle sezioni delle Neuroscienze nelle quali si svolga attiva ricerca nel Centro di Neuroscienze di Ferrara. Le sezioni cui afferiscano più di 4 unità operative hanno due rappresentanti. I rappresentanti sono designati dai ricercatori afferenti a ciascuna area e nominati dal Direttore, sentito il Consiglio Direttivo.
Le sezioni del Centro di Neuroscienze sono le seguenti:
Neuroanatomia e Sviluppo del Sistema Nervoso;
Neurofisiologia e Biofisica;
Neurobiologia molecolare e cellulare;
Neuroimmunologia e Neuroendocrinologia;
Neuropatologia sperimentale e Neurovirologia;
Neuroscienze comportamentali e cliniche;
Neurofarmacologia e Terapia Genica del Sistema Nervoso;
Bioingegneria e Neuroscienze computazionali
Neuroscienze e scienze umane.
Il Comitato scientifico ha funzioni consultive, promozionali, di programmazione e di verifica.
 
Art. 9 (Gestione amministrativo contabile)
La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene a norma del titolo III ("Istituti scientifici") del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara.
I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio dell’Università, sono gestiti dall’Amministrazione universitaria in apposita partita contabile intestata al Centro.
 
Art. 10 (Gestione patrimoniale)
Il Direttore del Centro è consegnatario degli eventuali beni mobili del Centro stesso, a norma del titolo VI ("gestione patrimoniale") del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara.
 
Art. 11 (Risorse finanziarie)
Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
dotazione ordinaria di funzionamento;
assegnazioni per attrezzature scientifiche;
assegnazioni per la ricerca;
contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
quote provenienti da prestazioni a pagamento;
ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.
 
Art. 13 (Personale)
Il Centro si avvale di personale proprio, qualora assegnato dall'Amministrazione.
Per esigenze temporanee il Centro può avvalersi di personale distaccato da Dipartimenti, Istituti e dall'Amministrazione centrale, o da altri Enti pubblici o privati. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a tempo parziale e per periodi determinati, docenti, ricercatori e personale tecnico ed amministrativo, nonché dottori di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio o di contratti a termine secondo la vigente legislazione.
 
Art. 14 (Entrata in vigore)
Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo.