- STATUTO DEL CENTRO DI NEUROSCIENZE
- DELLUNIVERSITA DI FERRARA
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- Art. 1 (Istituzione)
- Presso lUniversità degli Studi di Ferrara è
istituito il Centro di ricerca denominato "Centro di Neuroscienze"
per il potenziamento delle ricerche di base ed applicate nel
campo delle Neuroscienze. Il Centro si configura come Centro
universitario e rappresenta unautonoma articolazione scientifica
rispetto alle strutture proponenti:
- Facoltà di Farmacia;
- Facoltà di Ingegneria;
- Facoltà di Lettere;
- Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
- In via provvisoria, ed in attesa di definitiva collocazione,
il Centro di Neuroscienze ha sede presso la Sezione di Farmacologia
del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, via Fossato
di Mortara 17-19, Ferrara.
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- Art. 2
- Finalità
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- Il Centro si propone le seguenti finalità:
- promuovere ricerche di elevata qualificazione scientifica
nellambito delle Neuroscienze favorendo linterazione
tra competenze complementari presenti a livello locale, nazionale
ed internazionale;
- acquisire, ospitare e gestire nuove attrezzature per la ricerca
avanzata;
- organizzare e gestire collaborazioni con enti di ricerca,
istituzioni cliniche e industrie nazionali ed internazionali,
operanti nel settore delle Neuroscienze;
- organizzare corsi di formazione e di perfezionamento nonché
convegni e seminari sugli aspetti più attuali delle Neuroscienze;
- rendere disponibili competenze ed eventuali spazi per lespletamento
di ricerche interdisciplinari, anche finalizzate alla elaborazione
di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato
di ricerca.
- Art. 3 (Organi)
- Gli organi del Centro sono:
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato scientifico;
- il Direttore.
- Art. 4 (Consiglio direttivo)
- Il Consiglio direttivo è composto da 8 membri (due
professori di ruolo e/o ricercatori per ciascuna delle Facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Medicina
e Chirurgia; un professore di ruolo o ricercatore per le Facoltà
di Ingegneria e di Lettere.
- I componenti del Consiglio direttivo sono designati dai Consigli
delle Facoltà interessate.
- Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale
e dura in carica tre anni accademici non rinnovabili consecutivamente.
Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano
ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso
per tre volte consecutive decadono dallincarico e non
sono più immediatamente rieleggibili.
- Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio
direttivo si applica lart. 71 dello Statuto dellUniversità
degli Studi di Ferrara.
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- Art. 5 (Funzioni del Consiglio direttivo)
- Compiti del Consiglio direttivo sono:
- svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento
dellattività del Centro oltre che di verifica dellattività
svolta;
- eleggere il Direttore;
- deliberare sulle richieste di finanziamento;
- deliberare in merito alla relazione annuale sullattività
del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
- predisporre i piani di sviluppo da sottoporre allesame
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- autorizzare le spese che devono essere sottoposte allapprovazione
del Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni
con enti pubblici e privati.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
direttivo si applica lart. 64 dello Statuto dellUniversità
degli Studi di Ferrara.
- Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro
e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti
di altre strutture dellAteneo.
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- Art. 6 (Direttore)
- Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo fra i propri
membri, è nominato con decreto rettorale e dura in carica
tre anni accademici, non rinnovabili consecutivamente.
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- Art. 7 (Funzioni del Direttore)
- Sono compiti del Direttore:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo
almeno due volte allanno e ogni qualvolta il Direttore
lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 2 dei suoi membri
ne facciano motivata richiesta scritta;
- designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità
accademiche, con gli organi di governo dellUniversità
e con le istituzioni esterne;
- compiere tutte le attività relative alla gestione
amministrativo contabile del Centro della quale è responsabile;
- dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- redigere annualmente la relazione sullattività
del Centro da sottoporre allapprovazione del Consiglio
direttivo e da trasmettere al Rettore.
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- Art. 8 (Comitato scientifico: composizione e funzioni)
- Il Comitato scientifico è composto dal Direttore e
da un rappresentante per ciascuna delle sezioni delle Neuroscienze
nelle quali si svolga attiva ricerca nel Centro di Neuroscienze
di Ferrara. Le sezioni cui afferiscano più di 4 unità
operative hanno due rappresentanti. I rappresentanti sono designati
dai ricercatori afferenti a ciascuna area e nominati dal Direttore,
sentito il Consiglio Direttivo.
- Le sezioni del Centro di Neuroscienze sono le seguenti:
- Neuroanatomia e Sviluppo del Sistema Nervoso;
- Neurofisiologia e Biofisica;
- Neurobiologia molecolare e cellulare;
- Neuroimmunologia e Neuroendocrinologia;
- Neuropatologia sperimentale e Neurovirologia;
- Neuroscienze comportamentali e cliniche;
- Neurofarmacologia e Terapia Genica del Sistema Nervoso;
- Bioingegneria e Neuroscienze computazionali
- Neuroscienze e scienze umane.
- Il Comitato scientifico ha funzioni consultive, promozionali,
di programmazione e di verifica.
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- Art. 9 (Gestione amministrativo contabile)
- La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene a
norma del titolo III ("Istituti scientifici") del Regolamento
di amministrazione e contabilità dellUniversità
degli Studi di Ferrara.
- I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio
dellUniversità, sono gestiti dallAmministrazione
universitaria in apposita partita contabile intestata al Centro.
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- Art. 10 (Gestione patrimoniale)
- Il Direttore del Centro è consegnatario degli eventuali
beni mobili del Centro stesso, a norma del titolo VI ("gestione
patrimoniale") del Regolamento di amministrazione e contabilità
dellUniversità degli Studi di Ferrara.
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- Art. 11 (Risorse finanziarie)
- Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
- dotazione ordinaria di funzionamento;
- assegnazioni per attrezzature scientifiche;
- assegnazioni per la ricerca;
- contributi di enti e di privati versati per convenzione o
a titolo di liberalità;
- finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici
e privati per attività di ricerca o consulenza;
- quote provenienti da prestazioni a pagamento;
- ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per
disposizione del Consiglio di Amministrazione allattività
del Centro.
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- Art. 13 (Personale)
- Il Centro si avvale di personale proprio, qualora assegnato
dall'Amministrazione.
- Per esigenze temporanee il Centro può avvalersi di
personale distaccato da Dipartimenti, Istituti e dall'Amministrazione
centrale, o da altri Enti pubblici o privati. Possono inoltre
collaborare alle attività del Centro, a tempo parziale
e per periodi determinati, docenti, ricercatori e personale tecnico
ed amministrativo, nonché dottori di ricerca, dottorandi
e titolari di borse di studio o di contratti a termine secondo
la vigente legislazione.
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- Art. 14 (Entrata in vigore)
- Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto
rettorale di approvazione dello Statuto medesimo.
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