REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA

SENATO ACCADEMICO 17/07/2002; 16/02/2005; 26/10/2005
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24/07/2002; 26/01/2005; 26/10/2005
DECRETO RETTORALE n. 300/pd del 27/07/2002; n.253/2005; n.1742 del 27/10/2005
UFFICIO COMPETENTE UFFICIO RAPPORTI CON
LE IMPRESE - LIAISON OFFICE
Data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2005

Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di spin off accademici e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti nonché da parte dell'Università di Ferrara.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    • per Università l'Università degli Studi di Ferrara;
    • per spin off accademico (di seguito spin off) ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università partecipi in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
    • per soci proponenti i soggetti di cui all'art. 3 che sottopongono agli organi competenti dell'Università un progetto per l'attivazione di uno spin off;
    • per soci partecipanti i soggetti che partecipano al capitale dello spin off;
    • per prestatori d'opera i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello spin off;
    • per docenti il personale appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
    • per Commissione brevetti e spin off (di seguito Commissione) l'organo composto da cinque a nove membri nominati dal Rettore fra i docenti e i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'Università con competenze connesse a quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 2
Forma giuridica e tipologie di spin off

  1. Gli spin-off possono essere costituiti esclusivamente sotto forma di società a responsabilità limitata o società per azioni.
  2. Gli spin-off disciplinati dal presente regolamento possono essere di due tipi:
    • "spin-off di tipo A" quando si avvalgono oltre che del know-how, anche delle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dall'Università, alle condizioni ed entro i limiti temporali previsti dal successivo art. 8.
    • "spin-off di tipo B" quando si avvalgono del know-how dell'Università ma di strutture e attrezzature proprie.

Articolo 3
Costituzione di spin off

  1. La costituzione di uno spin off può essere proposta esclusivamente dall'Università, ovvero da uno o più docenti o da uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.
  2. La proposta per l'attivazione di uno spin off è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che, su parere della Commissione, sentito il Consiglio di Dipartimento che ospiterà la nuova iniziativa e del Dipartimento di afferenza dei proponenti, dovrà autorizzare la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università.
  3. L'Università ha diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione e anche di un sindaco qualora sia previsto il Collegio sindacale; essi sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Tale rappresentante deve riferire alla Commissione almeno uno volta all'anno sull'attività dello spin-off.
  4. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli spin-off tenuto dall'Università.

Articolo 4
Condizioni di partecipazione dei soci proponenti

  1. La partecipazione dei soci proponenti costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto il socio proponente deve partecipare al capitale dello spin off impegnandosi a non cedere, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello stesso, la propria partecipazione.

Articolo 5
Partecipazione del personale alle attività dello spin off
e regime delle incompatibilità

  1. I docenti e i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, anche se non soci, possono partecipare alla società in qualità di prestatori d'opera, alle seguenti condizioni:
    • nel caso in cui forniscano esclusivamente attività di consulenza a carattere meramente occasionale ad essi è consentito rimanere in regime di impegno a tempo pieno all'interno dell'Università, fermo restando il rispetto delle norme in materia di autorizzazione ad incarichi extra istituzionali;
    • nel caso in cui forniscano una prestazione lavorativa o ricoprano ruoli operativi all'interno della società i docenti devono optare per il regime di impegno a tempo definito mentre i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo devono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  2. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche, di ricerca o le funzioni afferenti al personale tecnico-amministrativo saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia di stato di giuridico, rispettivamente del personale docente e del personale tecnico amministrativo.
  3. La Commissione vigila su incarico del Consiglio di Amministrazione dell'Università sul rispetto delle norme di cui al presente Articolo.
  4. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio del docenti del Dottorato.
  5. Gli allievi dei corsi di specializzazione possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita previo parere favorevole del Direttore della Scuola.
  6. Il personale dipendente dell'Università che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all'Amministrazione, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off.
  7. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente Articolo , anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off. Lo spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e tale diritto deve essere riconosciuto nell'atto costitutivo.

Articolo 6
Partecipazione dell'università

  1. La partecipazione dell'Università di Ferrara allo spin off è prevista alle seguenti condizioni:
    • negli "spin off di tipo A" la quota di partecipazione dell'Università, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, non può superare il 10% del capitale sociale. I soci dello spin-off dovranno sottoscrivere patti parasociali che assicurino che tale quota di partecipazione non possa essere ridotta per tutto il periodo in cui lo spin-off usufruisce delle attrezzature e/o strutture dell'Università.
    • negli "spin off di tipo B" la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere superiore al 5% del capitale sociale.
  2. Nello statuto della società dovranno essere previste le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.
  3. Mediante accordo delle parti è consentito agli "spin off di tipo A" che intendessero dotarsi di strutture e attrezzature proprie prima della scadenza di cui sopra, il passaggio allo status di "spin off di tipo B".
  4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, può, sentita la Commissione, autorizzare l'Università a superare i limiti di partecipazione agli spin off accademici.
  5. L'atto costitutivo o eventualmente i patti parasociali conclusi tra l'Università ed i soci contestualmente alla costituzione della società, dovranno altresì prevedere una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin off o in alternativa un suo diritto di recesso, esercitabile ad un prezzo determinato sulla base del valore del patrimonio netto dello spin off e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione.
  6. I termini e le condizioni dell'esercizio del diritto di opzione o del diritto di recesso verranno determinati all'interno dello statuto o dei patti parasociali.

Articolo 7
Autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi

  1. Agli spin off è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
  2. Il contratto di licenza prevederà tra l'altro che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
  3. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

Articolo 8
Permanenza all'interno delle strutture dell'università

  1. Dovranno essere specificate all'atto della costituzione dello spin off le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature universitarie eventualmente utilizzati nello spin off e al personale.
  2. La permanenza degli spin off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università non potrà eccedere i 3 anni, prorogabili, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori tre anni. La proroga dovrà essere richiesta dallo spin off e sarà concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sentiti il Consiglio di Dipartimento e la Commissione.
  3. I rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità.
  4. Decorsi i termini di cui sopra alla società si applicheranno le disposizioni valide per gli "spin off di tipo b".

Articolo 9
Tutela della proprietà intellettuale

  1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è della nuova società.
  2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente.

Articolo 10
Regime transitorio

  1. Il Consiglio di Amministrazione della Università delibererà caso per caso le regole applicabili agli spin off in essere al tempo della entrata in vigore del presente regolamento, con particolare riguardo alla copertura dei rischi a cose e persone e all'utilizzo dei segni distintivi della Università.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 Novembre 2005.