REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

SENATO ACCADEMICO 21/11/2006
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 29/11/2006
DECRETO RETTORALE n. 2988 del 13/12/2006
UFFICIO COMPETENTE Ufficio Post-Laurea

Data ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2006



Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti interessati

  1. Il presente regolamento, in applicazione del D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, determina le modalità di istituzione e di gestione del dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara.
  2. I corsi di dottorato sono istituiti dall'Università di Ferrara, anche in consorzio con altre Università italiane o straniere o in convenzione con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
  3. Sono possibili inoltre convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile e soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
  4. Ai fini dell'organizzazione dei corsi di dottorato e della distribuzione delle risorse disponibili, sono istituite le seguenti macroaree:
    • Medico-Biologica
    • Scientifico-Tecnologica
    • Economico-Giuridico-Umanistico-Sociale.

Art. 2
Obiettivi formativi e programmi di studio

  1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione.
  2. Gli organi accademici competenti, nel formulare le proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca, propongono la macroarea di afferenza, gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
  3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. La formazione del dottore di ricerca può essere integrata da eventuali periodi di studio all'estero o stage presso soggetti pubblici e privati.

Art. 3
Istituzione

  1. Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, destinano le risorse adeguate per l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca e per la regolare prosecuzione di quelli esistenti. Le risorse riguardano le borse di studio, le borse speciali per studenti esteri e i fondi destinati a soddisfare le esigenze didattiche.
  2. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca previa:
    • proposta dei Consigli di Dipartimento interessati;
    • valutazione scientifica della proposta da parte del Comitato Scientifico di cui all'Art. 5, facendo riferimento soprattutto ai requisiti indicati nell'Art. 6, comma 3 e comma 4 lettere d), e), f), g), h);
    • valutazione dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 6 da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, facendo riferimento soprattutto ai requisiti indicati ai commi 1, 2, 4 lettere a), b), c);
    • proposta da parte del Consiglio della Ricerca di ripartizione delle risorse finanziarie fra le macroaree e relativa assegnazione delle borse di studio ai dottorati.
    • delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'attivazione.
  3. I corsi di dottorato attivati per un ciclo si intendono automaticamente attivati, limitatamente all'anno successivo, purché vengano mantenute inalterate tutte le caratteristiche. Il numero di borse assegnate viene comunque determinato su proposta del Consiglio della Ricerca come stabilito nel comma precedente.
  4. Il decreto di istituzione dei corsi è trasmesso dal Rettore al Ministero competente per l'università che ne cura la diffusione.
  5. La proposta di istituzione di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo deve contenere:
    • la denominazione del corso;
    • l'indicazione del Dipartimento cui afferisce il dottorato;
    • l'indicazione dei Dipartimenti concorrenti;
    • l'indicazione di eventuali sedi di consorzio;
    • la durata di ogni ciclo di corso;
    • la macroarea di afferenza, tenendo conto che la prevalenza e comunque almeno un terzo dei membri universitari del collegio dei docenti dovrà essere inquadrato in settori scientifico disciplinari aderenti alla macroarea proposta per il dottorato;
    • le linee di ricerca riferite ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
    • gli obiettivi formativi e i programmi del corso;
    • il numero dei posti richiesti non inferiore a tre;
    • il numero dei posti in soprannumero per le categorie di cui al successivo art. 8 comma 3;
    • il numero dei posti in soprannumero per studenti extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza
    • l'indicazione del Collegio dei docenti, del Coordinatore e dei Tutori ai sensi del successivo articolo 21;
    • l'elenco dettagliato delle strutture e delle apparecchiature utilizzabili, anche delle eventuali sedi di consorzio;
    • l'organizzazione didattica;
    • l'eventuale periodo formativo all'estero;
    • l'eventuale collaborazione con soggetti pubblici o privati;
    • gli eventuali soggetti pubblici o privati sovventori di borse di studio;
    • le eventuali convenzioni con piccole e medie imprese.
  6. Nel caso di dottorato istituito presso altro Ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:
    • la denominazione del corso;
    • l'indicazione del Dipartimento che propone l'adesione ed eventualmente quelli concorrenti;
    • l'indicazione di eventuali sedi di consorzio;
    • la durata di ogni ciclo di corso;
    • le linee di ricerca riferite ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
    • gli obiettivi formativi e i programmi del corso;
    • l'elenco dettagliato delle strutture e delle apparecchiature utilizzabili presso il Dipartimento interessato;
    • l'elenco dei docenti dell'Ateneo che si propongono quali membri del Collegio dei docenti;
    • l'indicazione del Coordinatore locale.
  7. In caso di Consorzio, ogni Università consorziata deve contribuire, anche sul piano delle risorse, alla realizzazione ed al funzionamento del Dottorato, secondo modalità da definire con specifici accordi tra le sedi.
  8. Può essere istituito un dottorato attraverso l'aggregazione di più settori scientifico disciplinari.

Art. 4
Master Scientifico Culturale (MSC)

  1. All'All'atto della presentazione della proposta istitutiva del dottorato, il Dipartimento può proporre, l'istituzione del Master Scientifico Culturale (MSC) corrispondente ad un Master universitario di secondo livello di almeno 60 crediti.
  2. Il conseguimento del titolo avviene al termine del primo anno di dottorato, previo superamento delle prescritte prove e non implica necessariamente l'ammissione del dottorando al secondo anno del dottorato.

Art. 5
Comitato scientifico

  1. È istituito, nell'ambito del Dottorato di Ricerca, il Comitato Scientifico, composto da persone di documentata notorietà internazionale, di norma non strutturati nell'Ateneo, anche sulla base di referenze richieste direttamente dal Rettore ad istituzioni scientifiche, sentiti i Coordinatori dei Dottorati con sede amministrativa presso l'Ateneo e il Consiglio della Ricerca.
  2. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Senato Accademico, durano in carica tre anni e la loro nomina è rinnovabile una sola volta.
  3. Il Comitato Scientifico ha il compito di esprimere un parere sulla qualità scientifica e sull'organizzazione didattica delle proposte di attivazione di nuovi corsi di dottorato e di garantirne una costante valutazione attraverso il continuo monitoraggio dei corsi.
    A tal fine il Comitato scientifico:
    1. esprime parere obbligatorio sulla qualità dei dottorati già attivati e sottoposti a reiterazione come previsto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento;
    2. esprime parere obbligatorio sulle proposte relative all'istituzione e all'organizzazione dei nuovi corsi di Dottorato;
    3. redige una relazione annuale sullo stato degli studi relativi ai Dottorati di ricerca acquisendo dall'Ateneo tutte le informazioni che siano utili al riguardo, incluse le tesi finali e i giudizi sulle stesse, tenendo in considerazione criteri e parametri di valutazione della qualità scientifica che siano condivisi dalla comunità scientifica internazionale e pertinenti alle discipline.

Art. 6
Requisiti di idoneità dei corsi di dottorato

  1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
  2. Il numero di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre.
  3. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
  4. Sono inoltre requisiti di idoneità dei corsi di dottorato:
    1. la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di docenti dell'area scientifica di riferimento del corso
    2. la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi
    3. la predisposizione di modalità di valutazione in itinere dei dottorandi
    4. l'indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di Tutori in numero proporzionato ai dottorandi, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
    5. la pianificazione di una didattica strutturata di alta qualità;
    6. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati.
    7. la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto esterno di ricerca scientifica avanzata o di attività lavorativa altamente qualificata;
    8. l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 2, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
  5. Costituisce elemento di valutazione la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa.

Art. 7
Valutazione dei corsi di dottorato

  1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, con cadenza annuale, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato vista anche la relazione annuale del Comitato scientifico sullo stato degli studi relativi ai Dottorati di Ricerca e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi.
  2. La relazione annuale del Nucleo di valutazione di Ateneo, sui risultati dell'attività di valutazione, è trasmessa al Senato accademico unitamente alla relazione annuale del Comitato scientifico. Tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico sullo stato della didattica e sulle procedure di valutazione adottate dall'Università, è trasmessa dal Rettore al Ministero competente per l'università.

Art. 8
Accesso al corso

  1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea (vecchio ordinamento), di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M.509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M.270/04), o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
  2. Il titolo accademico conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato, dal Coordinatore competente prima dell'espletamento della procedura concorsuale.
  3. Nel limite di posti stabilito nella proposta istitutiva di ogni singolo dottorato possono essere ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, coloro che, risultati idonei nella graduatoria generale di ammissione al corso, appartengono ad una delle seguenti categorie:
    1. i titolari di assegni di ricerca (ai sensi della legge 449/97 - art. 51)
    2. gli extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza
    3. i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'università di Ferrara abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato
    4. gli idonei nel concorso per titoli riservato a studenti con formazione estera di cui al successivo art. 13
    Allo scadere dell'assegno o della borsa di studio i candidati di cui ai punti a) e b) rimangono in soprannumero senza borsa di studio fino alla conclusione del Dottorato.
  4. Il requisito per l'iscrizione in soprannumero deve essere posseduto entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria e la titolarità dell'assegno di ricerca deve essere mantenuta almeno per il primo semestre di attività del dottorato.

Art. 9
Bando di concorso

  1. Il Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al Ministero competente per l'università per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici.
  2. Il bando di concorso indica:
    • numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca, specificando il numero dei posti eventualmente riservato ai singoli curricula;
    • il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire distinte tra:
      • borse finanziate dall'Ateneo;
      • borse finanziate da strutture esterne all'Ateneo.
    • la disciplina di svolgimento delle prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti;
    • le conoscenze linguistiche richieste;
    • criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
    • modalità di conferimento delle borse di studio secondo la graduatoria laddove a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente in materia di disciplina degli esoneri;
    • i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri.
  3. L'amministrazione può richiedere un contributo per spese di concorso.
  4. I candidati potranno presentare titoli e pubblicazioni all'atto dell'espletamento della prova orale al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca scientifica. Nel caso in cui titoli o documenti venissero presentati unitamente alla domanda di ammissione, i candidati potranno ritirare gli stessi decorsi 120 gg. dalla data di affissione all'albo delle graduatorie. Il termine ultimo per il ritiro viene fissato in 8 mesi, sempre decorrente dalla data di affissione all'albo delle graduatorie. Trascorso tale periodo l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Art. 10
Formazione Commissione per l'esame di ammissione e termini

  1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, assunta entro la data di scadenza del bando, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, nonché da almeno due membri supplenti. Nel caso di dottorati articolati in più curricula, la commissione potrà essere integrata con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula.
  2. Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
  3. La nomina dei membri esperti è obbligatoria in caso di convenzioni o intese con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1. Per ogni ente convenzionato dovrà quindi essere nominato un membro esperto effettivo ed un membro esperto supplente.
  4. Nel caso di dottorato istituito a seguito di aggregazioni di più settori scientifico-disciplinari potranno essere previsti per i singoli curricula posti riservati, graduatorie di accesso separate ed eventualmente commissioni distinte, ciascuna di tre componenti.
  5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 11
Modalità esame di ammissione

  1. L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una prova scritta ed una prova orale volte ad assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine degli stessi alla ricerca scientifica.
  2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  3. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  4. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
  5. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parità di merito prevale il candidato che ha riportato il punteggio più alto nella prova scritta; in caso di ulteriore parità è attribuita priorità a chi ha conseguito il maggiore punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea; solo in caso di ulteriore parità è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
  6. La prova orale si dovrà espletare entro e non oltre 10 giorni dalla prova scritta.

Art. 12
Borse di studio

  1. Le Borse di studio si distinguono in
    1. Borse di studio di Ateneo finanziate da:
      • stanziamenti dell'Ateneo sede amministrativa;
      • fondi provenienti da assegnazioni ministeriali.
    2. Borse di studio esterne finanziate o cofinanziate da:
      • stanziamenti degli Atenei Sedi consorziate, con i quali venga stipulata apposita convenzione
      • fondi di ricerca messi a disposizione dalle Strutture proponenti o concorrenti, acquisiti mediante apposito accordo;
      • fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati acquisiti mediante apposita convenzione anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
      In tutti i suddetti casi la convenzione dovrà essere stipulata prima dell'espletamento del relativo concorso
  2. Le borse di studio, nel numero stabilito dal bando di ammissione, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria formulata dalla Commissione. A parità di merito prevale, comunque, la valutazione della situazione economica determinata a sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della Legge 390/91. Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo luogo le borse di studio di Ateneo. In presenza di ulteriori borse di studio finanziate da esterni, l'assegnazione, ai successivi in graduatoria, avverrà previa delibera del collegio dei docenti. Nel caso in cui le borse di studio finanziate da esterni, abbiano, per i candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle borse di studio di Ateneo, tutte le borse di studio potranno essere assegnate previa delibera del collegio dei docenti, sentita l'effettiva disponibilità dei dottorandi.
  3. In caso di rinuncia di un avente diritto prima dell'inizio dei corsi, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
  4. Il numero delle borse di studio complessive messe a concorso non può essere inferiore alla metà dei posti. In caso di numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso.
  5. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
  6. Le borse di studio verranno conferite in conformità ai seguenti criteri:
    • le rate sono posticipate;
    • la cadenza dell'erogazione della borsa di studio è non superiore al bimestre;
  7. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
  8. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del borsista. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
  9. Qualora un iscritto titolare di borsa vinca un assegno di ricerca o una borsa di studio del governo italiano, la borsa di dottorato viene sospesa. La borsa di studio del dottorato non può essere attribuita ad altri iscritti senza borsa.
  10. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione.
  11. E' possibile, da parte del candidato classificatosi in posizione utile per l'assegnazione della borsa di studio, la rinuncia scritta alla borsa di studio per tutta la durata del dottorato.

Art. 13
Borse di studio riservate a studenti esteri

  1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della programmazione annuale determinano il numero di borse di studio riservate a studenti con formazione estera.
  2. Tali borse di studio vengono ripartite tra le macroaree dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio della Ricerca.
  3. Esse vengono assegnate tramite apposito bando. L'ammissione avverrà in base ai titoli, alle lettere di referenze e ad altri documenti utili alla valutazione del candidato.
  4. Il bando di ammissione comprenderà la lista dei dottorati di ricerca attivati nell'Ateneo con la relativa afferenza alle macroaree.
  5. Il Rettore, su proposta del Consiglio della Ricerca, nomina una commissione per ogni macroarea che designerà i vincitori. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 120 punti. La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 80/120
  6. Il Collegio dei docenti, al termine del primo anno e dopo il sostenimento delle relative prove, valuterà per ogni dottorando la possibilità di ammissione all'anno successivo. Valuterà inoltre la possibilità di attribuire, al candidato, il titolo di Master Scientifico Culturale (MSC).

Art. 14
Contributi per l'accesso ed esonero

  1. I dottorandi dovranno versare un contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Tale contributo può essere versato dai soggetti pubblici o privati che finanziano la/le borse per il corso interessato.
  2. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 390 del 1991.
  3. I dottorandi titolari di borse di studio di Ateneo e gli extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Ulteriori forme di esonero o di riduzione del contributo potranno essere concesse su delibera del Consiglio di Amministrazione ai dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Ferrara abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato.

Art. 15
Diritti e obblighi dei dottorandi

  1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. La frequenza si intende ad anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
  2. Non è consentita la contestuale iscrizione ad altro corso di studio universitario. E' possibile una deroga nei seguenti casi:
    • laureato iscritto ad un corso di studio in qualità di fuori corso o in difetto del solo esame finale
    • laureato iscritto ad un corso di perfezionamento: la contestuale iscrizione sarà possibile previa autorizzazione del collegio dei docenti.
  3. E' consentita la sospensione del corso di dottorato fino ad un massimo di un anno e dell'erogazione della borsa nei casi di:
    1. documentata maternità o paternità;
    2. prestazione del servizio militare o servizio civile;
    3. grave documentata malattia;
    4. in caso di assunzione, per l'espletamento del periodo di prova debitamente documentato con atto scritto.
    In tali casi il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo. Per periodi di sospensione inferiori a 6 mesi è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato su parere favorevole del collegio dei docenti. In tutte le ipotesi di sospensione è possibile effettuare il conguaglio dei contributi di iscrizione già versati per lo stesso anno di corso.
    La sospensione di cui alla lettera a) può essere richiesta per gravidanza e/o cura del neonato. Al di fuori del caso di sospensione del corso la gestante ha diritto di svolgere attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
  4. E' prevista l'esclusione dal corso su decisione motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:
    • Giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;
    • Prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
    • assenze ingiustificate e prolungate.
  5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
  6. Ai sensi della L. 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al dottorato di ricerca presso strutture della Facoltà di Medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attività assistenziale.
  7. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio, per il periodo di durata del corso secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, N. 476 e dall'art. 52 c. 57 della Legge 28 dicembre 2001, N. 448.
  8. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. In particolare al termine del primo anno, i dottorandi sono tenuti a sostenere prove di verifica utili ad accertare la capacità a intraprendere l'attività di ricerca. In caso di esito positivo, ai dottorandi può essere attribuito, ove istituito, il titolo di Master Scientifico Culturale. Il conseguimento del Master non implica necessariamente l'ammissione all'anno successivo.
  9. Il collegio dei docenti, con propria delibera, potrà riconoscere validi eventuali esami sostenuti presso altre Università, anche straniere.

Art. 16
Attività didattica dei dottorandi

  1. Ai sensi dell'art.4 comma 8 della Legge n. 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei Corsi di studio attivati presso l'Università di Ferrara.
  2. L'attività didattica dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorato e non deve compromettere l'attività di formazione del dottorando.
  3. Essa può consistere esclusivamente in:
    • corsi integrativi di quelli ufficiali, per un impegno complessivo non superiore alle 30 ore e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
    • esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi ufficiali;
    • partecipazione alle commissioni di esame di profitto (previa nomina di cultore della materia);
    • collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi finali.
  4. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
  5. I Collegi dei Docenti dei Dottorati di Ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, propongono l'attribuzione di compiti didattici da espletare con la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti.
  6. Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere le 50 ore per anno; il loro svolgimento è attestato dal Collegio dei docenti e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività e le ricerche svolte dai dottorandi.

Art. 17
Periodo all'estero

  1. E' consentita la frequenza di istituzioni e laboratori all'estero.
  2. Il periodo di frequenza all'estero deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore del dottorato o, se il periodo supera i sei mesi, dal Collegio dei docenti.
  3. Altermine del periodo svolto all'estero il dottorando deve presentare una certificazione concernente il periodo effettivamente svolto, rilasciata dalla struttura straniera o in mancanza dal Coordinatore del dottorato.
  4. L'importo della borsa di studio, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, è aumentato del 50 per cento fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati. La maggiorazione viene erogata alla fine della permanenza all'estero, previa presentazione della certificazione di frequenza.
  5. Nel caso in cui si preveda che il soggiorno di studio all'estero sia non inferiore ai due mesi, il dottorando può richiedere un anticipo dell'importo dovuto per il periodo di soggiorno previsto. Nel caso di soggiorno durante l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso, la maggiorazione sarà corrisposta al rientro previa presentazione della certificazione di frequenza.

Art. 18
Incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica

Il dottorando di ricerca può ricevere incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica di natura meramente occasionale retribuiti su fondi individuati dal Responsabile Scientifico della ricerca e con l'accordo del Collegio dei docenti del dottorato.

Art. 19
Conseguimento del titolo

  1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. La votazione dell'esame finale viene espressa con uno dei seguenti giudizi: sufficiente, soddisfacente, buono, ottimo, eccellente. Tale giudizio dovrà essere motivato, sul verbale della commissione, con una valutazione dell'originalità e interesse scientifico della ricerca svolta, nonché della chiarezza espositiva. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta.
  2. Previa delibera di ammissione all'esame finale del Collegio dei docenti, i candidati all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare al Rettore dell'Università - sede di dottorato
    • entro il 31 gennaio successivo alla conclusione del dottorato: domanda di partecipazione all'esame finale redatta in carta legale;
    • e 15 giorni prima della data fissata per l'esame: tre copie della tesi finale.
    All'atto della delibera di ammissione all'esame finale il collegio docenti dovrà nominare il relatore di tesi che potrà essere individuato anche al di fuori del collegio docenti. In caso di mancanza di nomina verrà considerato relatore il docente tutore.
  3. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Entro la stessa data, una copia della tesi deve essere trasmessa, a cura dei candidati stessi, a ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice.
  4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede o nominando un'apposita commissione.
  5. La domanda di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata dall'interessato entro il mese successivo la conclusione del dottorato, previo parere favorevole del Collegio dei docenti. L'interessato può presentare domanda di proroga al massimo per 2 anni consecutivi, a pena di decadenza
  6. Il titolo è rilasciato dal Rettore dell'Università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Su richiesta dell'interessato, potrà essergli inoltre rilasciato estratto del verbale contenente la motivazione del giudizio di cui al comma 1 Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
  7. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
  8. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi comprese le valutazioni sui singoli candidati.

Art. 20
Formazione Commissione giudicatrice per il rilascio del titolo finale e termini

  1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri più due supplenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Nel caso di dottorato istituito a seguito di aggregazioni di più settori scientifico-disciplinari potranno essere nominate commissioni diverse, ciascuna di tre membri e con competenze specifiche riferite ai curricula in cui il dottorato si articoli.
  2. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
  3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti non facenti parte del Collegio dei docenti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o organismi con cui l'Università abbia stipulato apposite convenzioni in materia di dottorato di ricerca.
  4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
  5. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire entro la conclusione del Dottorato.
  6. Gli esami per il conferimento del titolo devono aver inizio a partire dal 15 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del dottorato ed essere espletati entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina e comunque non oltre il 15 aprile. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina, entro 30 giorni, una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti, che dovrà espletare i propri lavori entro i due mesi successivi.

Art. 21
Organi del dottorato

  1. Sono organi del corso:
    • il Collegio dei docenti;
    • il Coordinatore.
  2. Il Coordinatore è un professore ordinario a tempo pieno, appartenente alla sede amministrativa, responsabile dell'organizzazione del corso. È membro del Collegio dei docenti e lo presiede. E' responsabile dei fondi assegnati al Dipartimento per il funzionamento del dottorato e per la mobilità dei docenti. Le attività svolte per il corso sono da ritenersi comprese fra le attività aggiuntive dei Professori e concorrono all'assolvimento dell'obbligo orario.
  3. Fanno parte del Collegio dei docenti professori o ricercatori delle aree di riferimento del corso scelti nell'ambito delle sedi universitarie del consorzio. Il numero dei membri per ogni Collegio non deve essere inferiore a 10. La proposta di attivazione deve contenere il numero complessivo dei componenti, la composizione e la distribuzione dei componenti fra i singoli settori disciplinari.
  4. Il Coordinatore e i componenti di un Collegio docenti di dottorato di ricerca non possono fare parte di altri Collegi dello stesso ciclo.
  5. Nel caso di dottorati istituiti in convenzione con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, del Collegio dei docenti possono far parte anche membri esterni all'Università.
  6. Compiti prioritari del Collegio dei docenti e del Coordinatore sono:
    • organizzare la didattica del corso, individuando anche i collaboratori alla didattica;
    • curare e organizzare gli esami di ammissione e gli esami finali dei dottorandi;
    • curare e organizzare le verifiche in corso di studio, con particolare riguardo alla pianificazione delle prove conclusive del I anno, volte ad accertare l'attitudine all'attività di ricerca;
    • scegliere nell'ambito del Collegio dei docenti i Tutori in numero proporzionato ai dottorandi; il tutore verrà assegnato ad ogni dottorando non oltre la fine del primo anno, sentito il dottorando stesso; egli seguirà il dottorando nell'attività di ricerca e informerà il collegio dei docenti su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca stessa. Nel caso di tesi in cui l'attività di ricerca sia svolta anche parzialmente presso Istituzioni, enti o aziende esterne, potrà essere aggiunto un co-tutore, scelto fra il personale della struttura esterna, che affiancherà il tutore al fine di seguire il dottorando nella propria ricerca;
    • curare e organizzare il tutorato e seguire i progressi della ricerca di ogni dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
    • promuovere proposte di stipula di convenzioni con enti pubblici e privati su tematiche attinenti le discipline scientifiche del corso.
  7. Le modifiche concernenti i componenti del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati. Vengono fatti salvi casi particolari e debitamente motivati.

Art. 22
Immatricolazioni ed Iscrizioni

  1. L'immatricolazione al Dottorato di Ricerca dovrà avvenire entro il termine e con le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.
  2. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo dovrà essere presentata, previa delibera del collegio dei docenti di cui all'art. 15 comma 8, entro il 31 gennaio. Per gravi e giustificati motivi la domanda di iscrizione potrà essere presentata, previa autorizzazione del coordinatore, non oltre il 31 luglio.

Art.23
Decadenza

Gli iscritti incorrono nella decadenza dalla qualità di dottorando nei seguenti casi:

Art. 24
Dottorato di Ricerca internazionale e in co-tutela di tesi

I dottorati di ricerca internazionali e i dottorati di ricerca con tesi in co-tutela sono istituiti sulla base di una convenzione, stipulata fra le varie istituzioni partecipanti, che può determinare:

Art. 25
Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del collegio dei docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

  1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei referee saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato;
  2. presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera;
  3. la discussione dovrà essere sostenuta in una lingua diversa dall'italiano;
  4. la Tesi di Dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E.

Art. 26
Progetti sperimentali

Nell'ambito di forme di sperimentazione è possibile regolamentare i corsi di dottorato, in deroga al presente regolamento, nell'ambito del progetto stesso.

Art.27
Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle leggi e regolamenti in vigore

Art.28
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento del Dottorato di Ricerca" emanato con D.R. 89 del 24/01/2005 e successive modificazioni.